Sentenza del 29/03/2016 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTE E TASSE IN GENERE Accertamento:in genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
V.S. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, riguardante IVA, IRPEF, addizionale regionale e sanzioni. Ha contestato, tra l'altro, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle garanzie previste dall'art. 12 della legge n. 212/2000, la notifica dell'accertamento prima del termine di 60 giorni, l'omessa valutazione della documentazione contabile e l'illegittima imputazione a maggiori compensi dei prelievi e dei versamenti bancari non giustificati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondate le contestazioni relative alle garanzie dello Statuto del contribuente, poiché non vi era stata una verifica eseguita nei locali dell'attività, e ha confermato l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, nonché la sufficienza della motivazione dell'avviso. Ha invece accolto la doglianza relativa ai prelievi bancari: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale dei prelievi come compensi non opera per i lavoratori autonomi. Pertanto, in assenza di ulteriori prove dell'Amministrazione, i prelievi non potevano essere considerati maggiori ricavi o compensi. L'accertamento doveva essere rettificato limitatamente a tale componente. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'ambito delle verifiche bancarie (...) sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti (...) i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.
La presunzione secondo cui i prelievi bancari ingiustificati costituiscono compensi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "o compensi", per i lavoratori autonomi e i professionisti.
Sentenza Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228
È arbitrario presumere che i prelievi ingiustificati di un lavoratore autonomo siano destinati ad acquisti professionali produttivi di reddito. L'Amministrazione deve quindi fornire ulteriori elementi di prova per imputarli a compensi non dichiarati.
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
Le garanzie si riferiscono agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
Le garanzie, inclusa quella del termine dilatorio di 60 giorni, operano per verifiche svolte fisicamente nei locali dell'attività e non necessariamente per accertamenti basati su dati acquisiti tramite banche, dichiarazioni, richieste o altre fonti esterne.
Art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.
La documentazione richiesta dall'Ufficio e non prodotta durante la fase amministrativa non può essere normalmente introdotta per la prima volta in giudizio, salvo che il contribuente dimostri contestualmente che l'omissione è dipesa da una causa a lui non imputabile.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum, e di contestarla efficacemente.
Massime di principio
- Per un lavoratore autonomo o professionista, un prelievo bancario non giustificato non può essere automaticamente qualificato come compenso non dichiarato sulla sola base della presunzione bancaria dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973; l'Amministrazione deve dimostrare, con ulteriori elementi, che il prelievo sia stato impiegato per acquisti inerenti all'attività e che tali acquisti abbiano generato ricavi.
- La decisione riguarda specificamente i prelievi dei lavoratori autonomi: non elimina ogni possibilità di accertamento bancario, ma trasferisce sull'Amministrazione l'onere della prova dell'effettiva correlazione tra movimentazione, attività professionale e reddito non dichiarato.
- Il termine dilatorio di 60 giorni e le altre garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano principalmente alle verifiche effettuate mediante accesso nei locali dell'attività; non si estendono automaticamente agli accertamenti fondati su dati bancari o documenti acquisiti aliunde.
- La documentazione richiesta dall'Ufficio deve essere prodotta tempestivamente durante il procedimento amministrativo. La produzione tardiva in giudizio può essere dichiarata inutilizzabile, salvo prova di una causa non imputabile al contribuente.
- Un avviso di accertamento è motivato in modo sufficiente se indica con precisione le operazioni contestate, gli importi, le date, la relativa natura e i criteri con cui sono state rideterminate le componenti positive e negative del reddito.
- L'accoglimento parziale di una contestazione può comportare soltanto la rettifica della componente illegittimamente accertata, senza necessariamente annullare l'intero avviso.
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