Sentenza del 29/03/2016 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Savona
IVA - accertamento - Associazione sportiva dilettantistica - erronea indicazione di conseguimento di incassi di natura commerciale nella dichiarazione, con versamento IRES - mancanza di partiva IVA e di incassi di natura commerciale - illegittimità dell'accertamento - emendabilità della dichiarazione - sussiste - termine - è quello quadriennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’associazione contestava l’accertamento con cui l’Ufficio pretendeva imposte, in particolare IRES e IVA, sulla base dell’erronea indicazione in dichiarazione di incassi qualificati come commerciali. Sosteneva che tali somme avessero natura non commerciale, che non vi fosse stata apertura di una partita IVA e che mancassero quindi i presupposti sostanziali per l’imposizione. Invocava inoltre la possibilità di emendare la dichiarazione per correggere l’errore, entro il termine quadriennale previsto per la rettifica delle dichiarazioni.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché la mera indicazione errata di proventi commerciali nella dichiarazione non consente all’Amministrazione finanziaria di pretendere le relative imposte quando mancano effettivi incassi di natura commerciale e gli altri presupposti impositivi. È stata riconosciuta l’emendabilità della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, per correggere errori od omissioni, nel termine quadriennale applicabile alla rettifica da parte dell’Ufficio.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impedisce di assoggettare a imposizione somme prive del presupposto economico sostanziale, anche se erroneamente indicate in dichiarazione.
Articolo 97 della Costituzione
I principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione finanziaria impongono di considerare la reale situazione sostanziale del contribuente e di non pretendere imposte non dovute per un mero errore dichiarativo.
Termine quadriennale per la rettifica della dichiarazione
La dichiarazione può essere emendata per correggere errori od omissioni entro il termine quadriennale previsto per la rettifica da parte dell’Ufficio.
Massime di principio
- Un errore nella dichiarazione non crea, da solo, un’obbligazione tributaria se manca il presupposto sostanziale dell’imposta.
- Le dichiarazioni fiscali, essendo dichiarazioni di scienza, possono essere corrette dal contribuente per eliminare errori o omissioni, rispettando i termini applicabili.
- Per determinare l’imposta dovuta occorre verificare la natura effettiva delle operazioni e degli incassi, non soltanto la loro qualificazione formale riportata in dichiarazione.
- In caso di contestazione, il contribuente deve documentare la natura non commerciale delle entrate e l’assenza dei requisiti che farebbero sorgere l’obbligo IVA o IRES.
- Il principio è applicabile anche ad altri enti non commerciali quando l’imposizione sia fondata esclusivamente su un’erronea classificazione dichiarativa e non su effettive attività commerciali.
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