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Sentenza

Sentenza del 29/03/2016 n. 1556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Tassazione atto giudiziario - Decadenza - Non sussiste - Limite temporale è quello ordinario decennale di prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di liquidazione fosse stato notificato oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, del d.P.R. 131/1986. La questione riguardava la distinzione tra il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo e il termine applicabile alla riscossione di un credito tributario già definitivamente accertato con sentenza.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, quando il credito tributario è già stato definitivamente accertato da una sentenza, l’avviso di liquidazione non è soggetto al termine decadenziale previsto per l’originario esercizio del potere impositivo. Trova invece applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del d.P.R. 131/1986. Pertanto, la pretesa non è stata considerata decaduta se esercitata entro dieci anni dall’accertamento definitivo del credito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il termine entro il quale l’Amministrazione deve costituire o esercitare la pretesa tributaria; la prescrizione riguarda invece il tempo entro il quale può essere riscosso un credito già definitivamente accertato.
  • Quando una sentenza passata in giudicato ha già accertato definitivamente il credito tributario, l’Amministrazione dispone ordinariamente del termine decennale di prescrizione per procedere alla liquidazione o riscossione, senza essere vincolata ai termini decadenziali dell’originario accertamento.
  • La definitività dell’accertamento è decisiva: se il credito non è ancora stato definitivamente accertato, possono applicarsi i termini decadenziali previsti per l’esercizio del potere impositivo.
  • In casi analoghi, bisogna verificare la data di definitività della sentenza, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione e la data di notificazione dell’avviso, anziché limitarsi a confrontare l’avviso con i termini di decadenza dell’imposizione originaria.

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