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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1676/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia possessoria su una striscia di terreno di confine: Ruffilli e Mercuri denunciarono che i proprietari confinanti (Bacchi e Amici) avevano eretto una recinzione/chiuso l'accesso occupando una porzione del loro fondo. In primo grado fu accolta la domanda di reintegrazione nel possesso in favore di Ruffilli e Mercuri. In appello i ricorrenti (Bacchi e Amici) impugnarono la decisione, deducendo errori di fatto e di diritto relativi alla qualificazione dello spoglio, all'onere della prova, alla efficacia probatoria di una scrittura privata e alla responsabilità (anche 'morale') dei comproprietari. In cassazione i ricorrenti hanno sollevato molteplici motivi (violazione di norme civili e processuali, omessa, apparente o insufficiente motivazione, omissione di esame di fatti decisivi, difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, mancata individuazione dell'animus spoliandi, eccezioni processuali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che molte censure attengano a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o che non indicano un fatto storico decisivo la cui omissione integri il vizio denunciato; ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello, che aveva rilevato il compossesso sulla porzione di confine derivante dalla tombinatura del fosso e lo spoglio realizzato con la chiusura definitiva della rete (lucchetto), nonché l'efficacia probatoria della scrittura privata non disconosciuta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state liquidate spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 1140 e ss. c.c.

    Richiamati come quadro normativo della materia possessoria; i ricorrenti invocavano loro violazione ma la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c.

    Fondamentali per definire i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché consistono in contestazioni di fatto o non indicano l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ha applicato restrittivamente il sindacato sulle motivazioni.

  • artt. 163 e 164 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai vizi di nullità della domanda e alla necessità di integrazione; la Corte ha ritenuto infondate o pretestuose le censure che lamentavano nullità senza prova di rilievo processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: i ricorrenti lamentavano omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte delle controparti; la Corte ha ritenuto che la prova del fatto spoglio e del possesso dei resistenti fosse stata adeguatamente desunta dagli atti (testimonianze e scrittura privata non disconosciuta).

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto assente il vizio denunciato, ritenendo che la decisione corrispondesse alle domande e alle censure proposte.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione circa l'allegazione di fatti specifici; la Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostravano omissione di fatti decisivi.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Richiamati nel quadro dei requisiti tecnici richiesti al ricorrente per indicare il fatto storico omesso; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno adempiuto ai necessari oneri di specificazione.

  • art. 705 c.p.c.

    La Corte ha ricordato l'inammissibilità di domande o eccezioni di usucapione nel giudizio possessorio, confermando che l'eventuale impugnazione di usucapione non poteva essere introdotta nel rito possessorio.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Rilevato solo ai fini tributari/processuali: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 1168 e 1170 c.c.

    Richiamati nella critica dei ricorrenti circa l'attribuzione di un 'potere di fatto' sui beni; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha considerato la responsabilità anche dei comproprietari come autori morali dello spoglio.

  • art. 2730 c.c.

    Citato in connessione al tema delle ammissioni e confessioni stragiudiziali; la Corte ha osservato che ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti solo dal procuratore non hanno natura confessoria vincolante.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di contegno processuale e valore delle dichiarazioni stragiudiziali; la Corte ha ritenuto che tali elementi sono indizi valutabili dal giudice ma non confessioni automatiche.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nella valutazione della trattazione congiunta o separata dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che decidere congiuntamente più motivi non costituisce, di per sé, vizio.

  • art. 12 delle preleggi

    Usato come criterio ermeneutico per limitare il sindacato in cassazione sulla motivazione: la Corte ha sottolineato che il controllo è ristretto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.

Massime di principio

  • In materia di possesso e reintegrazione, le valutazioni di fatto (es. attendibilità delle testimonianze, valutazione dei documenti, ricostruzione dello spoglio) sono prerogativa del giudice di merito e difficilmente riformabili in cassazione se basate su motivazioni plausibili.
  • Una scrittura privata non formalmente disconosciuta mantiene piena efficacia probatoria e può essere decisiva per accertare diritti di uso o di accesso; il mancato disconoscimento riduce la possibilità di contestarne l'efficacia in sede successiva.
  • Per contestare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare chiaramente il 'fatto storico' omesso, la fonte dagli atti da cui risulta, quando è stato dibattuto e perché la sua valutazione avrebbe potuto cambiare l'esito; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Il proprietario può essere ritenuto responsabile (anche come autore morale) dello spoglio realizzato da terzi se si giova dell'atto o ne trae vantaggio, anche in assenza dell'azione materiale, purché il collegamento sia provato o logicamente desumibile.
  • Nel processo possessorio non è ammessa la discussione dell'usucapione: le domande relative a tale titolo vanno proposte nel rito e nel tempo opportuni; mescolare rimedi giurisdizionali diversi può portare all'inammissibilità delle relative censure.
  • Le ammissioni contenute in atti sottoscritti solo dal procuratore ad litem non hanno valore di confessione e saranno valutate dal giudice come indizi, mentre le dichiarazioni stragiudiziali hanno valore probatorio limitato.

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