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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05880/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società ha impugnato tre avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro emessi in relazione a un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore: il primo avviso riguardava il decreto di omologazione del concordato, tassato in misura proporzionale; gli altri due riguardavano decreti di trasferimento di beni fallimentari, tassati in misura fissa. La società ha dedotto, in sintesi, la decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 76 TUR, la mancanza di contraddittorio preventivo, l'erronea applicazione dell'imposta proporzionale al decreto di trasferimento e/o al decreto di omologazione, l'erroneità del criterio di calcolo della base imponibile perché vi erano compresi debiti accollati e corrispettivi soggetti a IVA, nonché il difetto di motivazione degli avvisi. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo tempestivi gli avvisi, insussistente la violazione del contraddittorio, dovuta l'imposizione proporzionale per gli effetti traslativi del decreto di omologa e legittimo il computo della base imponibile sul valore complessivo, comprensivo dell'accollo dei debiti. In cassazione la società ha proposto sei motivi: i primi tre sulla decadenza e sul dies a quo del termine di liquidazione, il quarto sulla debenza dell'imposta proporzionale, il quinto e il sesto, trattati congiuntamente, sull'esclusione dei debiti accollati e delle somme soggette a IVA dalla base imponibile e sull'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate le censure sulla decadenza e corretta la tassazione proporzionale del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore. Ha invece accolto i motivi quinto e sesto: ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro dovuta sul decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, la base imponibile va commisurata al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo dei debiti accollati non concorre al calcolo dell'imposta. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il termine di decadenza per la richiesta di liquidazione dell'imposta decorre, per gli atti presentati per la registrazione, dalla richiesta di registrazione e non dalla sola annotazione nel repertorio del tribunale; la notifica degli avvisi è tempestiva se avviene entro tre anni da tale momento.

  • art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per l'imposta principale il termine triennale decorre dalla richiesta di registrazione; la norma è richiamata per individuare il dies a quo della liquidazione dell'imposta nel caso concreto.

  • art. 8, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale per gli effetti immediatamente traslativi che produce, con acquisto dei beni fallimentari da parte dell'assuntore.

  • art. 8, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il generico riferimento agli atti di omologazione non prevale, nel caso del concordato fallimentare con assuntore, sulla disciplina specifica che impone la tassazione proporzionale ex lett. a).

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze di violazione delle regole di valutazione delle prove sono state ritenute infondate, perché la CTR aveva esaminato i fatti rilevanti e la documentazione prodotta.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata disattesa nei motivi relativi alla decadenza; la Corte ha ritenuto provata dagli atti la tempestiva trasmissione e registrazione dei decreti.

  • art. 360, c.p.c.

    Sono stati utilizzati come parametri di impugnazione per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha respinto i motivi nei punti non accolti e ha accolto solo quelli relativi alla base imponibile.

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'esclusione dei corrispettivi soggetti a IVA dalla base imponibile dell'imposta di registro, questione tuttavia non accolta nel contenuto esposto se non nei limiti dell'esclusione dei debiti accollati.

  • art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che dalla motivazione emerga un autonomo rilievo decisivo su tale profilo.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, il decreto di omologazione che produce effetti traslativi sui beni fallimentari è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, lett. a), della Tariffa, parte I, del TUR.
  • Ai fini della decadenza dell'Ufficio dalla liquidazione dell'imposta di registro, per gli atti presentati o trasmessi per la registrazione il termine decorre dalla richiesta di registrazione e non dalla mera iscrizione dell'atto nel repertorio dell'autorità giudiziaria.
  • La trasmissione all'Ufficio di copia autentica dell'atto 'per uso registrazione' integra la presentazione rilevante ai fini del termine di decadenza; non è necessario il deposito dell'originale se l'Amministrazione ha avuto materiale visione dell'atto autentico.
  • Nel concordato fallimentare con assuntore, la base imponibile dell'imposta di registro va determinata sul valore dei beni e dei diritti trasferiti, mentre l'importo dei debiti accollati non concorre alla base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta.
  • Le doglianze che denunciano omesso esame di un fatto decisivo non sono ammissibili o fondate quando la sentenza impugnata ha comunque affrontato espressamente il punto controverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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