Cassazione Penale, Sentenza n. 39112/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza perché, essendo intervenuta la remissione di querela, riteneva che il giudice non potesse applicare l'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e che, invece, dovesse dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela; ha denunciato violazione dell'art. 529 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente motivato: i reati contestati erano aggravati dall'uso di un'arma (mazza da baseball) e pertanto procedibili d'ufficio, per cui la remissione di querela non poteva determinare l'estinzione del reato. L'attenuante della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non incide sul regime di procedibilità (resta d'ufficio) ma opera sul piano della punibilità, consentendo di ritenere il fatto non meritevole di sanzione nonostante la tipicità e l'offensività. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non condividere la tesi secondo cui la remissione di querela avrebbe imposto la dichiarazione di estinzione del reato, avendo riguardo alla natura pubblica del procedimento quando sussistono aggravanti oggettive
Applicata dalla Corte d'appello come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha confermato che l'art. 131-bis incide sulla punibilità (sostanziale) e non sul regime di procedibilità: anche se il fatto viene riconosciuto non punibile per tenuità, ciò non trasforma reati procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela
art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla Corte come principio interpretativo a supporto dell'esigenza di proporzionalità nella reazione penale (gravezza dell'offesa vs. sanzione), a fondamento della possibilità di escludere la punibilità in presenza di modesta offensività
art. 3 Costituzione
Riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza collegati alla proporzionalità della risposta penale; utilizzato per giustificare la scelta di non infliggere sanzione in caso di modesta offensività
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di inammissibilità e alla statuizione sul pagamento a favore della Cassa delle ammende; la Cassazione ha ritenuto sussistenti profili tali da imporre la condanna alla somma di €3000,00
Massime di principio
- La remissione di querela opera solo nei reati procedibili a querela di parte; se il reato è reso procedibile d'ufficio da un'aggravante oggettiva (es. uso di un'arma), la remissione non determina l'estinzione del reato.
- L'attenuante speciale di cui all'art. 131-bis c.p. è una causa di non punibilità che incide sulla punibilità sostanziale del fatto e non sul regime di procedibilità: un reato procedibile d'ufficio può comunque essere dichiarato non punibile per particolare tenuità.
- Nella valutazione della tenuità si deve compiere una valutazione complessiva della offensività concreta del fatto (esiguità dell'offesa, gravità effettiva), tenendo conto del principio di proporzionalità tra offesa e sanzione.
- Per chi si trovi nella posizione del querelante/vittima, è importante verificare preliminarmente se il reato è procedibile a querela o d'ufficio: la remissione ha efficacia solo nel primo caso.
- Per la difesa dell'imputato, la via della riduzione della punibilità mediante art. 131-bis può essere efficace anche quando la querela non produca estinzione del reato, ma richiede una motivazione fattuale sulla modesta offensività.
- Nel ricorso in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte territoriale: censure generiche sulla applicazione normativa (es. semplice richiamo alla remissione) sono destinate a essere dichiarate inammissibili se la motivazione di merito spiega l'incompatibilità tra remissione e procedibilità d'ufficio.
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