Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2549/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 23/11/2021 che aveva negato il riconoscimento dell'impossibilità di prestare collaborazione con la giustizia ai fini dell'accesso ai permessi premio per reati rientranti nell'art. 4-bis ("prima fascia"). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per omissione e travisamento: omessa valutazione della relazione di sintesi del 27/05/2021 che proponeva un percorso extramurario, mancata verifica di eventuali dichiarazioni collaborative rese dopo le condanne che avevano escluso l'attenuante, lettura errata della sentenza d'appello del 14/10/2015 e interpretazione indebita della nota della DDA di Napoli del 06/09/2021 sulla presunta reticenza/aggressività verso il PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure infondate perché la decisione del Tribunale di Sorveglianza si fondava su elementi decisivi: il ruolo apicale del detenuto nell'organizzazione mafiosa (che rendeva possibile una collaborazione utile), il fatto che in alcune sentenze era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione mentre in quattro procedimenti tale attenuante era stata esclusa irrevocabilmente, e la condotta di rifiuto/reticenza verso il PM (con revoca del programma di protezione). La Corte ha inoltre affermato la sua impossibilità a riesaminare i fatti di merito o a sostituirsi al giudice del merito nella valutazione probatoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354), art. 58-ter

    art. 58-ter, L. 26/07/1975 n. 354

    Disciplina la pronuncia incidentale del Tribunale di Sorveglianza in relazione a istanze di permesso premio; utilizzato come norma procedurale per valutare l'istanza del detenuto.

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario (prima fascia)

    art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.

    Per i reati della "prima fascia" l'accesso a benefici (es. permessi premio) è precluso salvo che emerga una collaborazione utile con la giustizia o la comprovata impossibilità di prestarla; la Corte sottolinea che tale requisito è pregiudiziale e imprescindibile.

  • Legge n. 203/1991, art. 8 (attenuante della collaborazione)

    art. 8, L. 23/08/1991 n. 203

    Riferimento alle pronunce di merito che hanno riconosciuto o escluso l'attenuante della collaborazione: la presenza di pronunce irrevocabili che escludono l'attenuante costituisce elemento ostativo rilevante per il giudizio sulla collaborazione utile.

  • ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Richiamato per indicare il regime carcerario applicato a soggetti di particolare pericolosità e per collocare la posizione del fratello del ricorrente; utile a delineare il quadro di relazioni e gravità del contesto mafioso.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    art. 606, lett. e), c.p.p. (modificato L. n. 46/2006)

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui motivi di fatto e valutazione: pur potendo esaminare questioni di motivazione, la Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'apprezzamento degli elementi probatori.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per i reati indicati dall'art. 4-bis (prima fascia) l'accesso a benefici come i permessi premio richiede in via pregiudiziale una collaborazione utile con la giustizia, oppure la prova della sua oggettiva impossibilità; valutazioni diverse su condotte positive di rieducazione sono secondarie se manca la collaborazione utile.
  • La ricostruzione giudiziale del comportamento collaborativo deve considerare l'insieme delle sentenze di merito: riconoscimenti e soprattutto pronunce irrevocabili che escludono l'attenuante della collaborazione hanno forte rilievo ostativo.
  • Comportamenti di reticenza o di rifiuto a fornire informazioni rilevanti (soprattutto se documentati dalla DDA o se hanno comportato la revoca del programma di protezione) possono giustificare il diniego del riconoscimento della impossibilità di collaborazione.
  • La Corte di Cassazione non è luogo per la ritrattazione o la nuova valutazione completa dei fatti di merito: i motivi che richiedono mera revisione critica dei fatti o la proposta di alternative valutazioni probatorie sono in genere inammissibili o infondati.
  • Segnalazioni o proposte di percorsi trattamentali/extramurari, se non accompagnate da elementi probatori che dimostrino l'impossibilità di prestare collaborazione o la sua irrilevanza, difficilmente modificano un giudizio ostativo fondato su condotte pregresse e su pronunce di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.