Cassazione Penale, Sentenza n. 14030/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si deduceva, quanto al furto consumato (capo B), che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto ostativa la pena edittale in relazione alle aggravanti, mentre l'art. 131-bis farebbe riferimento alla pena base; inoltre si contestava l'esclusione della circostanza dell'uso del mezzo fraudolento e la valutazione delle attenuanti. Quanto al furto tentato (capo A), si sosteneva l'applicabilità della causa di non punibilità: la Corte di merito avrebbe escluso l'istituto basandosi soltanto sulla condotta in coppia e sulla pluralità dei reati, valutazioni contrastanti con il primo grado che aveva riconosciuto continuazione, attenuanti generiche e minima pena per scarsa capacità a delinquere; in particolare si osservava che la Corte avrebbe trascurato gli elementi decisivi per la tenuità, cioè le modalità della condotta e l'esiguità del danno.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sulla fattispecie del furto consumato (capo B) la Corte di cassazione ha ritenuto che l'art. 131-bis fosse inapplicabile perché la pena detentiva massima prevista per il reato era di sei anni a causa dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625, comma 1 c.p., e pertanto eccedeva il limite massimo di cinque anni previsto dal comma 1 dell'art. 131-bis. Quanto al furto tentato (capo A), la Corte ha confermato che la valutazione della Corte territoriale — che ha escluso la particolare tenuità avendo riscontrato modalità operative seriali, un intervallo temporale e condotte indicative di "serialità comportamentale" e pervicacia nell'illecito — era congrua e razionale e pertanto insindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
«ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69»
La Corte ha applicato il comma 4 per precisare che, ai fini del computo del limite massimo di pena utile per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, non si devono considerare le circostanze eccetto quelle che modificano la pena in senso diverso (pena di specie) o hanno effetto speciale: pertanto l'aggravante ad effetto speciale che innalza il massimo edittale impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis se il nuovo massimo supera i 5 anni.
Richiamato come fonte dell'aggravante ad effetto speciale per il furto che ha innalzato la pena massima a sei anni; tale innalzamento ha reso incompatibile la fattispecie con il limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 131-bis, comma 1.
Norme che definiscono il reato di furto e le circostanze aggravanti contestate: la Corte ha ritenuto configurati i reati di furto e le aggravanti rilevanti ai fini del calcolo della pena edittale.
Sezioni Unite, sentenza n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui la pluralità di reati in continuazione non esclude di per sé l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per tenuità; tuttavia la valutazione è complessiva e può escludere la tenuità quando emergano elementi di "pervicacia", "serialità" o stabile assunzione di un modello criminoso. La Corte ha fatto proprio questo principio per confermare l'esclusione della tenuità nel caso concreto.
Norma processuale richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) va valutata rispetto alla pena detentiva massima prevista per il reato tenendo conto delle circostanze che, per legge, modificano in modo diverso la pena: un'aggravante ad effetto speciale che aumenta il massimo oltre 5 anni esclude l'istituto.
- La mera pluralità di reati o la riconoscenza della continuazione non impediscono automaticamente il riconoscimento della tenuità; il giudice deve compiere una valutazione complessiva basata su indicatori quali natura e gravità degli illeciti, modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo temporale, intensità del dolo e comportamenti successivi.
- Segni di "serialità" o "pervicacia" (ripetizione, modus operandi stabile, breve distanza temporale con identiche modalità) possono legittimamente escludere la particolare tenuità perché rivelano attitudine abituale al reato.
- In sede di impugnazione in Cassazione è difficile ottenere la riforma di valutazioni di fatto e di motivazione purché esse risultino logiche e congrue; va dimostrata l'illogicità, la contraddittorietà o la carenza motivazionale per superare il sindacato di legittimità.
- Per valutare la tenuità occorre concentrarsi sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno; considerazioni fondate solo sulla personalità del reo senza riferimento ai concreti elementi oggettivi e alle modalità operative sono insufficienti.
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