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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30264/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un proprietario confinante per ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni, deducendo che una nuova costruzione realizzata dal vicino e una pensilina violassero le distanze legali previste dagli strumenti urbanistici comunali. Il convenuto eccepì il diritto di prevenzione, contestò a sua volta l’abusività della costruzione avversaria e, in subordine, dichiarò di volersi avvalere della facoltà di costruire in aderenza. In primo grado il tribunale rilevò violazioni delle distanze da entrambe le parti e rigettò le domande. In appello, a seguito di vicende processuali legate alla notificazione e alla successione nel diritto di proprietà, la Corte territoriale accolse l’appello della parte acquirente e ordinò l’arretramento della costruzione e dei balconi del convenuto. In cassazione il soccombente ha dedotto sette motivi: violazione dell’art. 873 c.c. per mancata applicazione dei regolamenti comunali sopravvenuti che consentivano di costruire in aderenza; erronea negazione del principio di prevenzione; omesso esame sull’individuazione del titolare del diritto di prevenzione; omesso esame della pretesa pregressa violazione delle distanze da parte dell’originario attore; omessa motivazione sulla servitù per destinazione del buon padre di famiglia; omessa motivazione sul mancato ricorso all’avanzamento ex art. 875 c.c. come alternativa meno gravosa; omessa considerazione del titolo edilizio relativo ai balconi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di considerare la disciplina urbanistica sopravvenuta, integrativa dell’art. 873 c.c., e che il giudice di merito dovesse verificare d’ufficio, una volta dedotta la violazione, l’incidenza delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, compresa l’eventuale legittimazione a mantenere l’opera a distanza inferiore. Ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, perché connessi alla questione della prevenzione e della disciplina sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibili il quinto motivo, per difetto di interesse e perché la servitù non era stata oggetto di specifica domanda o eccezione del ricorrente, e il settimo motivo, perché la conformità al titolo edilizio non è decisiva nei rapporti tra privati in materia di distanze legali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa alla luce dello ius superveniens e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La partecipazione al collegio del magistrato già componente del precedente giudizio di cassazione non impone astensione, poiché non compromette imparzialità e terzietà.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi alle distanze legali e al principio di prevenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di omesso esame o omessa motivazione su prevenzione, servitù, alternativa dell'avanzamento e titolo edilizio.

  • art. 873 c.c.

    Le prescrizioni dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali sulle distanze integrano la disciplina codicistica e hanno valore di norme giuridiche da conoscere d'ufficio se la relativa violazione è dedotta.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato come possibile alternativa meno gravosa all'arretramento/demolizione, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 15465/2016

    La precedente cassazione aveva già annullato la sentenza d'appello, con rinvio alla Corte territoriale.

Massime di principio

  • Le norme urbanistiche e regolamentari comunali che disciplinano le distanze tra costruzioni integrano l'art. 873 c.c. e devono essere applicate dal giudice anche d'ufficio, quando la loro violazione sia specificamente dedotta dalla parte.
  • In materia di distanze legali, lo ius superveniens favorevole al costruttore deve essere valutato dal giudice di merito per verificare se la nuova disciplina consenta di mantenere l'opera già ultimata a distanza inferiore, fermo restando il possibile risarcimento del danno per il periodo di illegittimità pregresso.
  • La conformità dell'opera al titolo edilizio non è decisiva nei rapporti tra privati sulle distanze legali, perché il permesso o la concessione edilizia fanno salvi i diritti dei terzi e attengono al solo rapporto pubblicistico con la P.A.
  • Una censura su un autonomo argomento della sentenza di merito difetta di interesse se quell'argomento non è stato a sua volta devoluto in impugnazione dalla controparte o non incide più sulla decisione impugnata.
  • Il principio di prevenzione e le connesse facoltà del preveniente o del prevenuto vanno esaminati solo dopo aver verificato quale disciplina delle distanze sia concretamente applicabile al momento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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