Cassazione Civile, Ordinanza n. 35314/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione di un fondo sito in Nocara, contrada Ragone, già aggiudicato a una società in forza di decreto emesso nell'ambito di una procedura esecutiva contro il convivente more uxorio della ricorrente. La ricorrente sosteneva di avere posseduto il bene in modo utile all'usucapione. Nel ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) censurava, formalmente come questione di giurisdizione, la valutazione di inattendibilità di un testimone perché già condannato penalmente per falsa testimonianza, invocando l'autonomia tra processo civile e penale; 2) denunciava violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita lesione del contraddittorio, lamentando il deposito tardivo di documenti da parte della controparte, tra cui la sentenza penale sul testimone; 3) deduceva insufficienza della motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse prova che l'attività svolta sul terreno fosse consentita dal convivente proprietario/esecutato; 4) lamentava omesso esame del fatto che il trasferimento di residenza non coincide necessariamente con il trasferimento della dimora, assumendo di aver sempre dimorato nel luogo in cui si trovava il fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero privi di tassatività e specificità, perché formulati in modo generico e confuso, oltre che in parte diretti a sollecitare un riesame del merito. In particolare, il primo motivo non riguardava davvero la giurisdizione ma la valutazione di attendibilità del testimone, apprezzamento rimesso al giudice di merito; il secondo difettava di specificità anche per carenza di indicazione puntuale degli atti e delle produzioni; il terzo e il quarto motivo erano comunque incompatibili con il vigente art. 360, n. 5, c.p.c., che non consente più la censura di insufficiente motivazione, e inoltre miravano a contestare un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale della causa sulla proposta del relatore
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato come base della definizione in camera di consiglio
i motivi devono essere tassativi e specifici; non è ammissibile una critica generica e confusa della sentenza
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere motivi specifici e riconducibili alle categorie logiche previste
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
è necessaria una puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficiente motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio deducibile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
invocato dal ricorrente per lamentare una asserita violazione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta comunque generica
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere costruito con motivi specifici, tassativamente riconducibili ai vizi deducibili ex art. 360 c.p.c.; una critica confusa e cumulativa della decisione è inammissibile.
- La censura che investe l'apprezzamento di attendibilità di un testimone o la valutazione delle prove mira a un riesame del merito e non è consentita in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale nei termini attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o una diversa lettura degli elementi istruttori.
- Per dedurre la violazione del contraddittorio o la tardiva produzione documentale occorre una puntuale indicazione degli atti rilevanti e delle allegazioni processuali, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- L'accertamento della sussistenza del possesso utile all'usucapione è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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