Cassazione Penale, Ordinanza n. 36538/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già condannato in appello per ricettazione di una pistola, intestazione fittizia di un appartamento e di un terreno a un figlio, e intestazione fittizia della società L.R.D. s.r.l. ai figli; la Sesta sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso ordinario confermando la condanna. Contro quella sentenza è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., affidato a cinque motivi, tutti qualificati come errori di fatto. Con il primo si deduceva che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto abraso il numero di matricola della pistola, mentre dai documenti già presenti nel fascicolo emergerebbe soltanto la mancanza della matricola. Con il secondo si assumeva che la decisione sul capo relativo all’intestazione fittizia di un immobile e di un terreno fosse fondata su una supposizione in ordine al dolo specifico ex art. 512-bis c.p., che sarebbe stato invece escluso nella parte della sentenza che aveva annullato senza rinvio un diverso capo per la medesima fattispecie. Con il terzo si contestava il calcolo della prescrizione del capo 59, sostenendo che i periodi di sospensione sarebbero stati computati in modo errato, anche alla luce dell’art. 159 c.p., e che la sospensione massima delle misure cautelari sarebbe durata 729 giorni e non 769, con conseguente erronea affermazione della persistenza del reato. Con il quarto motivo si riproponeva una censura analoga per il capo 61. Con il quinto si sosteneva che, quanto al capo 61, le alternative difensive sull’esposizione debitoria con Equitalia non fossero una mera reiterazione delle doglianze di appello, ma un rilievo di omessa valutazione o travisamento della prova. Contestualmente il condannato ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza di Cassazione, invocando l’eccezionale gravità del caso.
La decisione
La Corte ha esaminato l’istanza cautelare incidentale di sospensione proposta nell’ambito del ricorso straordinario e l’ha dichiarata inammissibile. Ha affermato che la sospensione degli effetti della sentenza di legittimità, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, c.p.p., è consentita solo in casi di eccezionale gravità, da valutarsi in via sommaria sulla base del fumus della domanda principale e del pregiudizio irreversibile derivante dall’esecuzione. Nel caso concreto non è emersa, allo stato degli atti, una probabilità di successo del ricorso straordinario di immediata evidenza, né errori materiali o percettivi immediatamente riscontrabili nella lettura degli atti da parte della precedente sentenza. La Corte ha quindi ritenuto di non poter anticipare il giudizio sul ricorso straordinario e ha respinto l’istanza di sospensione, lasciando impregiudicato l’esame del ricorso principale.
Norme richiamate
la sospensione degli effetti della sentenza di Cassazione nel ricorso straordinario è ammessa solo in casi di eccezionale gravità; la valutazione è sommaria e non può risolversi in un anticipato esame approfondito del merito della domanda principale.
il ricorrente lo richiama per sostenere che la prescrizione resti sospesa nei casi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge; la Corte non sviluppa nel merito tale doglianza perché decide solo sull’istanza di sospensione.
menzionato dal ricorrente come riferimento al dolo specifico asseritamente escluso in altra parte della decisione; la Corte non si pronuncia nel merito della censura nel presente provvedimento incidentale.
Massime di principio
- Nel procedimento incidentale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., la nozione di "eccezionale gravità" va riferita all’intera vicenda processuale e richiede una verifica sommaria del fumus del ricorso e del pregiudizio irreversibile da esecuzione, non già un giudizio approfondito sul merito.
- La sospensione può essere concessa solo quando emerga, allo stato degli atti, una probabilità di accoglimento del ricorso straordinario di immediata evidenza; non bastano semplici contestazioni sulla ricostruzione dei fatti o sul computo di termini processuali se non appaiono manifestamente decisive.
- In sede cautelare incidentale non è consentito anticipare la decisione sul ricorso straordinario: eventuali incertezze sulla sussistenza di errori materiali o percettivi devono essere risolte nel giudizio principale.
- La mera allegazione di errori di fatto, se non immediatamente riscontrabili sulla base degli atti, non integra di per sé l’eccezionale gravità richiesta per sospendere gli effetti della sentenza di Cassazione.
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