Cassazione Penale, Ordinanza n. 21840/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un condannato per guida in stato di ebbrezza, nei cui confronti era stata irrogata in origine, in sentenza irrevocabile del GIP, una pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, poi revocata con ordinanza del GIP su richiesta del pubblico ministero, con ripristino della pena sostituita di quattro mesi di arresto e euro 1.200 di ammenda ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, CdS. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia, denunciava ex art. 606, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 157 e 420-quater c.p.p. che il giudice avesse erroneamente emesso il decreto di irreperibilità dell'imputato in relazione alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21/1/2026. Successivamente, il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; la Corte ha però rilevato che tale rinuncia era irrituale perché proveniente da difensore privo di procura speciale. Nel merito, le doglianze sul decreto di irreperibilità sono state ritenute generiche e comunque manifestamente infondate, poiché dagli atti risultavano le ricerche eseguite nei luoghi previsti dall'art. 159 c.p.p. e il rinnovo della notifica a mezzo p.g.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inefficace la rinuncia depositata dal difensore perché privo di procura speciale, con conseguente impossibilità di dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base di quella sola rinuncia. Ha inoltre osservato che, comunque, i motivi erano generici e manifestamente infondati, essendo il decreto di irreperibilità preceduto dalle ricerche rituali e non emergendo alcuna violazione processuale decisiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità
La pena sostitutiva irrogata per il reato stradale può essere revocata, con ripristino della pena originaria, secondo il regime previsto dalla norma richiamata.
Consente di dedurre in cassazione violazioni di norme processuali; nel caso, la doglianza era formulata in relazione alla pretesa illegittimità del decreto di irreperibilità.
È richiamato dal ricorrente quale parametro della censura sulla mancata corretta instaurazione delle notifiche e delle ricerche dell'imputato.
La censura investe il decreto di irreperibilità emesso dal giudice in relazione all'udienza camerale, ritenuto però legittimo alla luce degli atti.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La Corte esclude la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla rinuncia del difensore, perché la rinuncia al ricorso richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato o di un procuratore speciale.
Le ricerche dell'imputato devono essere svolte nei luoghi previsti dalla norma; nel caso la Corte ha ritenuto che tali ricerche fossero state ritualmente effettuate.
È la base per la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non può essere validamente effettuata dal solo difensore privo di procura speciale, poiché non costituisce esercizio del diritto di difesa in senso stretto e richiede una manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato o di un procuratore speciale.
- Quando il ricorso deduce vizi processuali relativi alle notifiche o al decreto di irreperibilità, la doglianza deve essere specifica e puntuale; affermazioni generiche sono inidonee a fondare l'annullamento.
- Il decreto di irreperibilità è legittimo se risulta preceduto dalle ricerche eseguite nei luoghi previsti dall'art. 159 c.p.p. e dagli ulteriori atti di verifica risultanti dal fascicolo.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo e la sua genericità giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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