Cassazione Penale, Ordinanza n. 37608/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità in materia di certificazione di revisione dell'autovettura. Ha dedotto due censure: vizio di motivazione sull'ipotizzato vantaggio perseguito mediante la falsificazione del tagliando di revisione e vizio di motivazione sulla riferibilità del falso all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza confronto con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano privi di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché meramente reiterativi delle censure già esaminate dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato, in via ulteriore, che la diversa pattuizione contrattuale era rimasta allegata senza prova e che il pacifico utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente integrava comunque il vantaggio perseguito, ossia la possibilità di circolare con il veicolo. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna per falsità materiale commessa dal privato in atti aventi rilevanza pubblicistica, in concorso con l'art. 477 c.p. secondo l'imputazione riportata nel testo.
Norma richiamata come ulteriore titolo di reato contestato in relazione alla falsificazione del tagliando di revisione dell'autovettura.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, anche per carenza di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte in appello integra inammissibilità.
- La carenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso è indice della mancanza di specificità del motivo.
- In materia di falsità, il vantaggio perseguito dall'agente può essere desunto dall'utilità concreta ricavata dalla condotta, anche quando il diverso assetto contrattuale allegato dalla difesa resti privo di prova e il fatto emergente sia l'utilizzo del bene in condizioni tali da consentirne la circolazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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