Cassazione Penale, Sentenza n. 14466/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (anni 2 e mesi 6, obbligo di soggiorno e cauzione di euro 2.500) per presunta pericolosità sociale qualificata. Il ricorso censura la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che alla data del decreto non sussisteva l'attualità della pericolosità: a) la pericolosità sarebbe stata fondata sull'appartenenza alla "cosca Serraino" e su fatti del 27/03/2019 per i quali era stata adottata misura cautelare poi revocata il 01/03/2021; b) è trascorso un intervallo temporale di circa due anni tra gli eventi e la proposta di prevenzione; c) gli elementi indiziari derivati da intercettazioni sarebbero neutri, ambigui e privi di riscontri individualizzanti; d) dalle intercettazioni non emergerebbero riferimenti specifici al ruolo del ricorrente nella consorteria.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e non a far emergere una violazione di legge. Il Collegio ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione congrua ed esaustiva: ha analiticamente richiamato gli elementi indiziari (anche quelli dell'ordinanza cautelare che segnalava gravi indizi di colpevolezza e l'intraneità alla cosca), ha considerato la vicinanza temporale dei reati (artt. 110, 512-bis e 416-bis c.p.) rispetto al decreto di prevenzione e la concreta incidenza della posizione del ricorrente nel sodalizio, oltre all'assenza di elementi che dimostrassero la cessazione della sua appartenenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a) e b)
art. 4, comma 1, lett. a) e b., d.lgs. n. 159 del 2011
Definisce i requisiti della pericolosità sociale qualificata necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione; il giudice di merito deve valutare l'attualità della pericolosità alla data del provvedimento impugnato
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce il limite dell'impugnazione in Cassazione: il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte di legittimità non è sede per riesaminare il merito o formare diverso apprezzamento degli elementi di fatto già valutati
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato per le misure reali in relazione al medesimo principio di ammissibilità del ricorso per cassazione limitata alle violazioni di legge
codice penale, artt. 110, 512-bis e 416-bis
artt. 110, 512-bis e 416-bis cod. pen.
I reati contestati (concorso, trasferimento fraudolento d'azienda e associazione mafiosa aggravata) sono stati utilizzati dalla Corte di merito per valutare la gravità degli indizi e la posizione operativa del ricorrente nel sodalizio, elementi rilevanti ai fini dell'attualità della pericolosità sociale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: non è ammessa una riconsiderazione del merito o una diversa interpretazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
- Per impugnare con successo bisogna dimostrare che la motivazione del provvedimento è mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, tale da renderne incomprensibile l'iter logico; semplici riletture critiche degli elementi probatori non sono ammesse.
- La cessazione o la revoca di una misura cautelare non implica automaticamente l'assenza dell'attualità della pericolosità sociale: la Corte può valorizzare la vicinanza temporale dei fatti, la rilevanza operativa della posizione del soggetto nel sodalizio e l'assenza di elementi che mostrino la perdita di appartenenza.
- Gli elementi tratti da precedenti atti d'indagine (compresi provvedimenti cautelari e intercettazioni) possono legittimamente essere valutati come indizi idonei a fondare una misura di prevenzione, purché la motivazione colleghi tali elementi alla persistenza della pericolosità.
- Nelle impugnazioni è strategico focalizzarsi su profili giuridici e vizi formali o di motivazione rilevabili in modo netto, piuttosto che su una semplice riscrittura alternativa delle conclusioni tratte dai giudici di merito.
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