Cassazione Penale, Sentenza n. 24993/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra un gruppo di reati già unificati in sede di esecuzione con ordinanza del 2 marzo 2017 e fatti di estorsione (consumata e tentata) commessi tra febbraio e aprile 2005 e giudicati con sentenza del 9 gennaio 2013. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo eccessiva la distanza temporale tra i fatti del 2005 e quelli già avvinti dalla continuazione, concludendo che i reati più recenti non potevano essere stati genericamente "progettati" nel 2005; inoltre aveva distinto tra reati pertinenti al programma associativo e altri ritenuti estranei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. La Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che l'ordinanza del 2 marzo 2017 aveva già applicato la continuazione per reati commessi in un ampio arco temporale (2005-2014), che i fatti del 2005 sono temporalmente contigui ad altri reati già unificati (es. usura di aprile-maggio 2005), e che non sono stati valutati gli ulteriori indici rilevanti (similare tipologia, causalità, contiguità spaziale). Ha altresì rilevato la mancata considerazione del diverso provvedimento che aveva riconosciuto la continuazione in favore del fratello Pasquale.
Norme richiamate
Disciplina applicabile dal giudice dell'esecuzione per riconoscere la continuazione tra reati già definitivamente giudicati; consente l'unificazione in executivis ma richiede motivazione sul nesso tra i fatti.
Principio sulla continuazione e cumulazione delle pene: la sussistenza di un disegno criminoso unitario richiede che i reati siano riconducibili a una programmazione comune; il decorso del tempo è elemento decisivo nella valutazione della predeterminazione del disegno criminoso.
Giurisprudenza di riferimento (richiamata)
Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018; C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183
Orientamenti che precisano che il lungo arco temporale rende meno probabile la programmazione unitaria, ma il giudice deve comunque valutare la possibilità di riconoscere la continuazione per singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua tenendo conto di tipologia, causalità e contiguità spaziale; la pronuncia costituzionale richiede, in caso di annullamento, rinvio a diversa composizione.
Massime di principio
- Il decorso del tempo è un elemento decisivo per il riconoscimento della continuazione: maggiore è l'intervallo temporale tra i reati, minore la probabilità di un disegno criminoso unitario, salvo elementi contrari
- Anche se i reati sono commessi in un lungo arco temporale, il giudice deve verificare se esistono sottogruppi di fatti commessi in epoca contigua che possano formare oggetto di continuazione (valutando tipologia, causalità e contiguità spaziale)
- La motivazione deve esplicitare perché si nega la continuazione rispetto a singoli episodi; non è sufficiente un generico richiamo alla distanza temporale se dai singoli reati emergono indici di contiguità
- Decisioni difformi adottate nei confronti di coimputati che hanno partecipato agli stessi fatti richiedono una specifica e distinta giustificazione; la mancata considerazione di provvedimenti analoghi può costituire vizio di motivazione
- In sede di esecuzione, la richiesta di applicazione della continuazione richiede che il difensore evidenzi elementi fattuali (temporalità, identità tipologica, nesso causale, luogo) che rendano plausibile un disegno criminoso unitario; tali elementi vanno documentati e argomentati per contrastare la valutazione negativa del giudice
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è carente, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio a diversa composizione
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