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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12722/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di sequestro preventivo confermata dal Tribunale del riesame. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione degli artt. 416-bis, 512-bis e 416-bis.1 c.p., sostenendo che non vi erano elementi concreti a dimostrazione della partecipazione stabile e organica di Carlomagno alla consorteria mafiosa (si deduceva che molte prove erano basate su dichiarazioni non specifiche e che le assunzioni e le attività imprenditoriali erano effettivamente ordinarie o "domestiche"); (2) contestazione della qualificazione come intestazione fittizia (art. 512-bis e aggravante art. 416-bis.1), rilevando che la cessione delle quote societarie è avvenuta in tempi e modi che escluderebbero la finalità elusiva e che non è dimostrato il dolo di agevolazione del clan; (3) vizio relativo alla mancanza del periculum in mora ai fini del sequestro (art. 321 c.p.p.), con l'addebito che la motivazione sarebbe apodittica e non avrebbe mostrato il concreto rischio di dissipazione o la pertinenzialità degli elementi sequestrati rispetto ai reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame fosse, in realtà, un tentativo di rinnovata valutazione di fatti e valutazioni di merito precluse in sede di legittimità. Il giudice di merito (Tribunale del riesame) aveva fornito una motivazione logica ed esaustiva: valutazione delle dichiarazioni di testimoni e di un collaboratore di giustizia, analisi di scambi di messaggi e contatti telefonici con capi-clan, riscontri sulla gestione di fatto delle società (amministratrice formale la moglie, gestione reale da parte del Carlomagno), comportamento dei dipendenti che si rivolgevano a lui, e il timing delle cessioni societarie (successive a provvedimenti prefettizi antimafia). Sul punto dell'intestazione fittizia il Tribunale ha valorizzato la carenza di capacità imprenditoriale e di mezzi economici del cessionario (Giampietro) e la persistenza dei rapporti e contatti con Carlomagno. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto fondato il rischio data la spendita del nome del clan e l'uso delle società per infiltrare il tessuto economico locale. Conseguentemente il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    rieame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; utilizzato come riferimento procedurale per il provvedimento impugnato.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che, sulla base della motivazione del Tribunale, sussistessero indizi idonei a ritenere l'intraneità del Carlomagno al sodalizio; per la Cassazione la valutazione delle prove sul punto è materia di merito non sindacabile se accompagnata da motivazione logica.

  • art. 512-bis c.p.

    art. 512-bis (trasferimento/integrazione di patrimoni? contestato nell'ordinanza)

    Il Tribunale ha ravvisato finalità fittizia/di elusione nella cessione societaria, anche in considerazione del timing e della mancanza di autonomia economica del cessionario; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    art. 416-bis.1 (aggravante per intestazione fittizia o forme di agevolazione?)

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato l'aggravante laddove ricostruita la strumentalità delle intestazioni fittizie alla conservazione della disponibilità delle aziende e all'agevolazione dell'associazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    art. 321 c.p.p. (sequestro delle cose confiscabili; comma 1 e comma 2 richiamati)

    La Corte ha confermato che, in presenza di adeguata motivazione circa la pertinenzialità e il periculum, è legittimo il sequestro preventivo ex art. 321; il Tribunale aveva illustrato i rischi legati alla disponibilità delle società e all'uso per finalità illecite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende in caso di ricorso infondato)

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende quando non si esclude la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte costituzionale n. 186 del 2000 (richiamata dalla decisione)

    Principio secondo il quale non è esclusa la possibilità di colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro preventivo è limitato: sono ammissibili i motivi di diritto e i vizi gravi della motivazione (assenza totale o motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza). Non è luogo per rinnovare la valutazione di merito dei fatti quando il giudice di merito abbia fornito argomentazione logica.
  • Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso occorrono elementi concreti di coinvolgimento stabile e organico nel sodalizio; ciò detto, dichiarazioni di collaboratori, messaggi, ripetuti contatti, ruolo di gestione di aziende formalmente intestate ad altri e riscontri costituiscono indizi utili e possono giustificare misure cautelari se il giudice li valuta in modo coerente.
  • Sui casi di intestazione fittizia o cessioni societarie "a terzi", gli elementi decisivi sono il timing dell'operazione (per esempio vicinanza a provvedimenti antimafia), la capacità economica e imprenditoriale del cessionario, i contatti e la persistenza del controllo (gestione di fatto) da parte del cedente: tali elementi possono comprovare la fittizià e la finalità elusiva.
  • Il sequestro preventivo di beni pertinenti a reati richiede motivazione in ordine al pericolo concreto (periculum) e alla pertinenzialità degli elementi rispetto ai reati contestati; la semplice esistenza di società e ricchezza non è sufficiente ma, se collegata alla spendita del nome del clan e all'uso delle imprese per finalità illecite, può giustificare la misura.
  • Nel proporre ricorso in Cassazione avverso misure cautelari, il difensore deve puntare su vizi di diritto o su profili motivazionali radicali e non su mera riconsiderazione di valutazioni probatorie: l'assenza di tali vizi espone anche al rischio di condanna per spese e ammende.

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