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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03818/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che il termine per proporre impugnazione era spirato prima del deposito del ricorso. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di possesso di passaporto falso. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato d'ufficio la sua tardività: la sentenza d'appello, deliberata in rito cartolare, era stata depositata tempestivamente entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo, sicché non era dovuto l'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, c.p.p.; il termine per impugnare decorreva quindi dalla scadenza di quel termine, e non vi era spazio per computare l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorso, depositato solo molti mesi dopo, è stato ritenuto oltre termine e quindi inammissibile ai sensi degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    norma incriminatrice per il possesso di documento di identità o passaporto falso; il procedimento riguardava una condanna confermata per tale reato.

  • art. 585 c.p.p.

    disciplina il termine per impugnare; la Corte lo ha applicato ritenendo tardivo il ricorso perché proposto oltre la scadenza del termine decorrente dal deposito tempestivo della sentenza d'appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile se proposto fuori termine; la Corte lo ha applicato per la tardività dell'impugnazione.

  • art. 23-bis legge n. 176 del 2020

    ha consentito la decisione in appello nelle forme del rito cartolare.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    consente di indicare in dispositivo il termine per il deposito della motivazione; qui il termine di 90 giorni è stato ritenuto rispettato.

  • art. 548, comma 2, c.p.p.

    l'avviso di deposito è dovuto solo se il deposito della sentenza avviene dopo la scadenza del termine fissato per la motivazione; nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse necessario.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    il termine aggiuntivo di quindici giorni non si applica al procedimento cartolare in appello quando l'imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 23-bis legge n. 176 del 2020

    ha disciplinato la trattazione cartolare del giudizio di appello nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello trattato in forma cartolare, se la sentenza è depositata entro il termine indicato nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., non è dovuto l'avviso di deposito previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p., perché tale avviso opera solo per i depositi successivi alla scadenza del termine.
  • Quando il deposito della sentenza d'appello avviene tempestivamente, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, purché tale scadenza sia stata resa nota alle parti mediante comunicazione del dispositivo.
  • Nel procedimento cartolare in appello, l'imputato appellante non è equiparabile al giudicato in assenza ai fini dell'applicazione dell'ulteriore termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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