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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03750/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello, definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla sanzione, la Corte d'appello ha confermato nel resto la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti e ha solo rideterminato la pena, applicando le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata a uno degli imputati. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena inflitta, cioè contestando la misura della sanzione concordata e recepita dalla sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire la misura della pena concordata tra le parti, poiché il patto processuale, una volta recepito dal giudice, non è unilateralmente modificabile; resta solo denunciabile l'illegalità della pena, ipotesi che nel caso concreto non era stata neppure dedotta ed è stata comunque esclusa. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte lo richiama come base del concordato in appello: la decisione camerale presuppone accordo delle parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello e rinuncia agli altri motivi; in tale cornice il sindacato di legittimità è ristretto.

  • art. 589 c.p.p.

    È richiamato solo per le forme della richiesta con cui le parti dichiarano di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la giurisprudenza che esclude la deducibilità, contro la sentenza ex art. 599-bis, della mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando si impugnino motivi rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma posta a fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 81 cpv., 110 c.p.

    Sono gli indici normativi del concorso formale/continuazione e del concorso di persone richiamati nella sentenza di merito come base della responsabilità penale confermata.

  • art. 73 commi 1, 1-bis e 6 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la disposizione incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È citata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo dovuta la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso della parte, sul consenso del procuratore generale o sulla difformità tra accordo e decisione; non è invece consentito rimettere in discussione i motivi di appello ai quali si è rinunciato.
  • La doglianza che investe la sola misura della pena concordata e recepita dal giudice è inammissibile, salvo che sia dedotta e risulti l'illegalità della pena.
  • Il patto processuale validamente concluso dalle parti, una volta consacrato nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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