Cassazione Penale, Ordinanza n. 03750/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello, definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla sanzione, la Corte d'appello ha confermato nel resto la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti e ha solo rideterminato la pena, applicando le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata a uno degli imputati. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena inflitta, cioè contestando la misura della sanzione concordata e recepita dalla sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel rito del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire la misura della pena concordata tra le parti, poiché il patto processuale, una volta recepito dal giudice, non è unilateralmente modificabile; resta solo denunciabile l'illegalità della pena, ipotesi che nel caso concreto non era stata neppure dedotta ed è stata comunque esclusa. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte lo richiama come base del concordato in appello: la decisione camerale presuppone accordo delle parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello e rinuncia agli altri motivi; in tale cornice il sindacato di legittimità è ristretto.
art. 589 c.p.p.
È richiamato solo per le forme della richiesta con cui le parti dichiarano di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama la giurisprudenza che esclude la deducibilità, contro la sentenza ex art. 599-bis, della mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando si impugnino motivi rinunciati.
art. 616 c.p.p.
È la norma posta a fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 81 cpv., 110 c.p.
Sono gli indici normativi del concorso formale/continuazione e del concorso di persone richiamati nella sentenza di merito come base della responsabilità penale confermata.
art. 73 commi 1, 1-bis e 6 d.P.R. n. 309 del 1990
È la disposizione incriminatrice del reato di stupefacenti oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
legge n. 103 del 2017
È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È citata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo dovuta la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso della parte, sul consenso del procuratore generale o sulla difformità tra accordo e decisione; non è invece consentito rimettere in discussione i motivi di appello ai quali si è rinunciato.
- La doglianza che investe la sola misura della pena concordata e recepita dal giudice è inammissibile, salvo che sia dedotta e risulti l'illegalità della pena.
- Il patto processuale validamente concluso dalle parti, una volta consacrato nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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