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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03776/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha chiesto la rimessione del processo ad altra sede ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., deducendo che i numerosi procedimenti da lui promossi nel distretto pescarese avevano sempre avuto esito a lui sfavorevole. In particolare, ha lamentato: a) la pretesa mancanza di indipendenza dei componenti della Sezione GIP del Tribunale di Pescara; b) il coinvolgimento del Procuratore della Repubblica di Pescara in un procedimento penale relativo a presunti illeciti che questi avrebbe commesso quando dirigeva la Procura di Sulmona. La Corte ha però rilevato che l'istanza non allegava alcuna situazione esterna all'ufficio giudiziario, idonea a incidere sull'imparzialità del giudice o sulla libertà di determinazione dei partecipanti al processo, ma solo vicende processuali sfavorevoli e deduzioni generiche. Il procedimento è stato trattato in contraddittorio cartolare. La questione ulteriore affrontata dalla Corte riguarda il contrasto giurisprudenziale sulla condanna alle spese processuali nei casi di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione, questione rimessa alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione perché priva di allegazioni concrete circa una grave situazione locale esterna al processo, necessaria per l'applicazione dell'istituto. Ha inoltre rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla debenza delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione e ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per la decisione del principio di diritto. Non risulta definito nel testo un provvedimento finale sulla condanna alle spese nel caso concreto, essendo la decisione centrale concentrata sull'inammissibilità e sulla rimessione alle Sezioni Unite della questione interpretativa.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    disciplina la richiesta di rimessione del processo ad altra sede; è richiamato come base dell'istanza proposta dall'imputato.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    norma speciale sulla rimessione; secondo un orientamento prevede solo la possibile condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, senza menzionare le spese processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    norma generale sulla condanna alle spese nei giudizi di legittimità; secondo un orientamento si applica anche al procedimento incidentale di rimessione quando l'istanza sia rigettata o dichiarata inammissibile.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    richiamato per la trattazione del procedimento con contraddittorio cartolare, senza presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 610, comma 5, per la celebrazione del procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato indirettamente per descrivere il contenuto del ricorso per cassazione, distinto dalla richiesta di rimessione.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato in combinazione con il comma 1-bis per la disciplina della trattazione camerale cartolare.

Massime di principio

  • La rimessione del processo costituisce istituto eccezionale, derogatorio del principio del giudice naturale precostituito per legge, e va interpretata restrittivamente.
  • La "grave situazione locale" idonea a fondare la rimessione deve consistere in un fenomeno esterno alla dialettica processuale, relativo all'ambiente territoriale in cui si celebra il processo, e tale da porre un pericolo concreto, attuale e non meramente ipotetico per l'imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
  • Non possono giustificare la rimessione le sole doglianze circa esiti processuali sfavorevoli, asserite iniquità del giudizio o contestazioni generiche sull'indipendenza dell'ufficio giudiziario, ove non siano accompagnate da fatti esterni specifici e concreti.
  • La mera pendenza o apertura di un procedimento penale a carico di un magistrato dell'ufficio giudiziario non integra di per sé, senza un nesso concreto e specificamente allegato con il processo interessato, la grave situazione locale richiesta per la rimessione.
  • Sussiste un contrasto interpretativo tra la regola generale sulle spese di cui all'art. 616 c.p.p. e la disciplina speciale della rimessione, con conseguente necessità di stabilire se il rigetto o l'inammissibilità della richiesta comportino o meno la condanna alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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