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Sentenza

Sentenza n. 2652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11906/2023.

Giustizia amministrativa202401370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le censure relative allo svolgimento della prova orale e dichiarato inammissibile il motivo sull’incompatibilità della commissione, nell’ambito della selezione per 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria definitiva, deducendo, in primo grado e poi in appello, la carenza di motivazione e l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alla prova orale; il contrasto tra la prova orale e precedenti giudicati che avevano annullato la previsione del bando relativa alla valutazione di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del soppresso art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia; la sottoposizione a domande diverse da quelle estratte; l’incompatibilità dei componenti della commissione; nonché la mancata acquisizione del verbale della prova orale da parte del TAR. In appello ha censurato l’omessa attività istruttoria del primo giudice e, dopo il deposito del verbale disposto dal Consiglio di Stato, ha proposto motivi aggiunti contro tale atto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ritenuto ammissibili i motivi aggiunti proposti dopo l’acquisizione del verbale della prova orale ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia respinto le censure relative alla prova orale. Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione, poiché la commissione aveva previamente fissato criteri analitici e i relativi punteggi massimi: per la prima parte, competenze realizzative, competenze relazionali e capacità di gestione delle responsabilità; per la seconda parte, correttezza della risposta, completezza delle argomentazioni, capacità di approfondimento ed elaborazione critica e chiarezza espositiva. Non era necessario attribuire un punteggio per ciascuna domanda, potendo il voto esprimere una valutazione complessiva della prova. È stata esclusa anche la violazione dei precedenti giudicati: la valutazione del percorso formativo e professionale ai fini dell’accertamento delle competenze non equivaleva alla valutazione degli incarichi dirigenziali illegittimi, che la commissione aveva espressamente escluso dai criteri. Inoltre, la candidata non ha provato che la prova avesse riguardato specificamente tali incarichi. La censura sulle domande diverse da quelle estratte è stata ritenuta generica e non provata; il verbale attestava che erano state poste le domande estratte e, in quanto atto pubblico, faceva fede fino a querela di falso, non proposta. I motivi relativi alla valutazione dei titoli sono stati dichiarati non necessari da esaminare, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe consentito il superamento della procedura in ragione del mancato superamento della prova orale. Il motivo sull’incompatibilità della commissione è stato dichiarato inammissibile: il TAR lo aveva già dichiarato tale per genericità e tale statuizione non era stata specificamente impugnata; in ogni caso, la candidata si era limitata a prospettare dubbi senza indicarne il contenuto. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese, anche in considerazione dell’insufficiente attività istruttoria svolta in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri della dedotta violazione dei principi generali dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    La sufficienza della motivazione della valutazione concorsuale è stata ritenuta integrata dal voto numerico, in presenza di criteri di massima previamente stabiliti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale di buon andamento e imparzialità della procedura concorsuale.

  • art. 7 del bando di concorso

    La valutazione del percorso professionale nella prova orale è stata distinta dalla valutazione degli incarichi dirigenziali illegittimi già esclusi dai titoli valutabili.

  • art. 8 del bando di concorso

    Richiamato tra le disposizioni del bando contestate in relazione allo svolgimento della prova orale.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’acquisizione e valutazione degli elementi probatori nel processo amministrativo.

  • art. 104, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito la proposizione di motivi aggiunti in appello dopo il deposito del verbale della prova orale acquisito in sede istruttoria.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico può integrare la motivazione della valutazione di una prova orale quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima sufficientemente specifici e associato a ciascun criterio un punteggio massimo, così da rendere verificabili l’omogeneità e la gradualità delle valutazioni.
  • La mancata attribuzione di un punteggio distinto per ciascuna domanda non determina, di per sé, un difetto di motivazione, quando il bando e i criteri della commissione consentano una valutazione complessiva delle conoscenze e competenze manifestate durante l’intera prova.
  • La valutazione, durante una prova orale, del percorso formativo e professionale del candidato ai fini dell’accertamento di competenze realizzative, relazionali e di gestione delle responsabilità è distinta dalla valutazione degli incarichi dirigenziali precedentemente dichiarati illegittimi; non sussiste violazione del giudicato se tali incarichi sono espressamente esclusi dai criteri di valutazione e non è provato che siano stati concretamente considerati.
  • La contestazione secondo cui una commissione avrebbe posto domande diverse da quelle estratte è inammissibile o infondata se formulata in termini generici, senza indicare gli argomenti concretamente sottoposti al candidato e senza dimostrare la loro estraneità o non riconducibilità alle domande estratte.
  • Il verbale della prova concorsuale, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso quanto agli atti compiuti dalla commissione e verbalizzati; la sua contestazione non può fondarsi su una mera allegazione generica e non provata.
  • Un motivo dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado deve essere specificamente censurato in appello; la sua mera riproposizione come motivo assorbito non consente al giudice d’appello di riesaminarlo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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