Cassazione Penale, Sentenza n. 5359/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto a Cammilleri il concorso nel delitto di tentato omicidio e nei reati connessi in materia di armi, rideterminando la pena a nove anni. Il ricorrente articolava sei motivi: (1) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione su contatti telefonici, rinvenimento dell'utenza, movente, coabitazione, vicinanza allo sparatore e visibilità dell'arma; (2) inutilizzabilità dei tabulati telefonici per mancanza di provvedimenti autorizzativi e questione di legittimità costituzionale/eurounitaria in relazione alla legge n.132/2021 e alla sentenza CGUE 2/3/2021, con richiesta di rinvio pregiudiziale; (3) violazione degli artt. 42, 43 e 110 c.p. in tema di dolo (dolo alternativo) e valutazione insufficiente degli elementi soggettivi; (4) vizio di motivazione in ordine all'apporto concorsuale (art.110 c.p.), sostenendo che la mera presenza non prova partecipazione; (5) carenza di elementi per i reati in materia di armi e per l'ipotesi di ricettazione (legge 895/1967 e art.648 c.p.); (6) difetto di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per genericità/aspecificità e per mancata indicazione della "decisività" degli elementi dedotti (in particolare i profili relativi ai tabulati telefonici e al presunto travisamento). È richiamato il principio della "doppia conforme": quando sentenza di primo grado e appello sono conformi la cassazione non può rimettere in discussione valutazioni probatorie non manifestamente travisate. Sul merito la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato il contesto fattuale (movente, contatti, provenienza e rinvenimento dell'arma, tracce da sparo accertate con esame stub, comportamento complessivo dell'imputato) e che la frase pronunciata da Cammilleri dopo gli spari non sia idonea, isolatamente, a escludere il dolo o a provare dissociazione. La questione di inutilizzabilità dei tabulati e la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia sono state respinte per genericità e per mancata dimostrazione dell'incidenza decisiva sull'impianto probatorio. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma delle statuizioni civili e della pena; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, con pagamento a favore dello Stato.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro per la tipizzazione e i limiti delle censure in cassazione: i motivi devono essere specifici, individuare atti e dimostrare la decisività degli elementi dedotti; motivi generici o aspecifici sono inammissibili
legge n. 132/2021 (art. 1 e richiamo alla disciplina sui tabulati)
Rilevata nella doglianza del ricorrente in relazione all'acquisizione dei tabulati; la Corte non ha affrontato il merito della compatibilità con il diritto europeo poiché la censura è risultata generica e non è stata dimostrata l'incidenza decisiva sull'impianto probatorio
Direttiva 2002/58/CE (art. 15)
Citata dal ricorrente in relazione alla protezione dei dati di traffico; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale per genericità delle deduzioni
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 52, par.1)
Richiamata dal ricorrente nell'ambito della questione eurounitaria; la Corte non ha proceduto a rimessione per mancanza di specificità della doglianza
Norme richiamate in tema di dolo e concorso: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta complessiva e gli elementi indiziari giustificano la configurazione del concorso e l'elemento soggettivo necessario per il tentato omicidio
art. 648 c.p. e legge n. 895/1967 (artt. 2,4,7)
Richiamate in relazione alla ricettazione e agli illeciti connessi alle armi; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia fornito sufficienti argomentazioni circa la responsabilità per i reati in materia di armi
d.l. n. 137/2020 (art. 23, comma 8) - istanza di discussione orale
La richiesta di discussione orale è stata dichiarata tempestiva; il richiamo è procedurale
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello sostanzialmente conformi) la Cassazione interviene solo se emerge un travisamento della prova di macroscopica o manifesta evidenza: il ricorrente deve provare la decisività dell'elemento contestato
- Le censure sulla inutilizzabilità di elementi probatori (es. tabulati) in cassazione richiedono l'indicazione puntuale degli atti affetti dal vizio e la dimostrazione dell'incidenza che la loro esclusione avrebbe sull'intero compendio probatorio; doglianze generiche sono inammissibili
- La mera presenza dell'imputato nel luogo del reato non è sufficiente a configurare il concorso: è necessario dimostrare un comportamento esteriore idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla realizzazione del reato (rafforzamento del proposito o agevolazione dell'esecutore)
- Espressioni verbali pronunciate dopo l'evento (es. frasi subito dopo gli spari) non sono automaticamente sintomo di dissociazione: vanno valutate nel contesto complessivo e non isolatamente
- Per sollevare questioni di legittimità eurounitaria e chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è necessario formulare questioni precise e dimostrare la rilevanza concreta rispetto al processo; altrimenti il giudice nazionale può rigettare la richiesta per genericità
- In cassazione non è consentito rinnovare in abstracto la valutazione di merito: i rilievi devono attenere a vizi di diritto o a omessa/contraddittoria motivazione secondo i criteri di legge
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