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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Alcuni istituti di credito avevano convenuto in giudizio i soggetti che avevano posto in essere quattro atti negoziali del 2009, chiedendo accertarsi la simulazione assoluta, o in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c., degli atti dispositivi di immobili realizzati dai debitori-fideiussori per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Il tribunale aveva accolto la domanda di simulazione assoluta, dichiarando la nullità degli atti. Una delle convenute, rimasta contumace nei gradi di merito e titolare solo di un diritto di abitazione gratuito su uno degli immobili, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. deducendo di non essere stata consapevole dei fatti di causa per l’avanzata età e per le notifiche per compiuta giacenza; ha inoltre censurato la sentenza per aver stralciato documentazione tardiva relativa a presunte vincite al casinò di uno dei convenuti e per avere valorizzato, a suo dire erroneamente, indici presuntivi della simulazione (parentela, rapporti d’affari, modesti redditi, pagamento con assegni circolari, vicinanza tra gli atti).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che, nel ricorso ex art. 348-ter c.p.c., non possano essere introdotte questioni già precluse per giudicato interno e ha osservato che la ricorrente, titolare solo di un diritto di abitazione su uno degli immobili, difettava di interesse a censurare la pronuncia nella parte relativa agli altri atti. Nel merito delle censure, la Corte ha rilevato il mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; inoltre ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente di sollecitare una diversa valutazione delle prove o dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, specie in presenza di una motivazione che aveva valorizzato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti e gli esiti della consulenza tecnica e delle informative bancarie. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale azione revocatoria esperita in via subordinata dai creditori contro gli atti dispositivi dei debitori

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della corte territoriale

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dopo l’inammissibilità dell’appello

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito travestendo da violazione di legge una richiesta di riesame delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente sulla prova della simulazione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 1414 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente sulla simulazione del contratto

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato in relazione alla concessione dei termini per le memorie conclusionali

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per la costituzione del cessionario/procuratore speciale nel giudizio

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla procura speciale della mandataria

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. non possono essere riproposte questioni già coperte da giudicato interno o comunque precluse nel giudizio di merito.
  • Il ricorrente deve esporre in modo sommario ma completo i fatti sostanziali e processuali rilevanti; l’omissione di una chiara ricostruzione della vicenda comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La censura che formalmente denuncia violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito.
  • L’omesso esame denunciabile in cassazione non coincide con il dissenso rispetto al peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori, salvo che si tratti di prova legale.
  • La simulazione di atti dispositivi può essere desunta da un quadro presuntivo composto da rapporti di stretta parentela o affari, vicinanza tra le parti, concomitanza temporale delle operazioni e anomalia delle movimentazioni finanziarie, purché il giudice di merito motivi sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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