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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: -della Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, recante prot. N. 0228916/2025, datata 24.07.2025, notificata tramite pec in data 25.07.2025, con la quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare; -del foglio n. 198356/1225/Ord., in data 26.06.2025 del I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, notificata alla ricorrente in data 27.06.2025, con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, sono state comunicazione le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza; -dell'art.10 c.1 lettera a) del Protocollo d'intesa tra il Comando Regionale Calabria e il Commissario ad acta della Regione Calabria, per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n.215), nell'interpretazione e nell'applicazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 4 e 97 della Costituzione Italiana, nonché per travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti; -del punto n. 2 - lett d) - (b) della Circolare n. 196563/1225 - Edizione 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri avente ad oggetto “Disciplina dell'istituto del transito di contingente del Personale del Corpo”, nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione per violazione degli artt. 4 e 97 della Costituzione Italiana, nonché per travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti. -della nota prot. N. 0147103/2025 del 13.05.2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza -IV Reparto - Ufficio Navale - Sezione Personale e Affari Generali nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione per violazione degli artt. 4 e 97 della Costituzione Italiana, nonché per travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ovvero conseguenti. Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 16.1.2026: per l’annullamento previa sospensione, oltre agli atti gravati in via principale: - della Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, recante prot. N. 373494/2025, datata 5.12.2025, notificata in data 9.12.2025, con la quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 197/2025 è stata nuovamente respinta l’istanza presentata dalla ricorrente al fine di ottenere il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare;

Giustizia amministrativa202500587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di transito dal contingente ordinario al contingente di mare e successivo diniego adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché gli atti presupposti e le disposizioni interne applicate dall'Amministrazione, deducendo violazione degli artt. 4 e 97 Cost., travisamento della situazione di fatto ed errore sui presupposti. Il diniego era stato fondato anche sull'assegnazione della ricorrente a personale impiegato nell'ambito di un protocollo d'intesa tra il Comando Regionale Calabria e il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Con una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva rilevato che il protocollo appariva cessato dall'1 gennaio 2025 e aveva disposto il riavvio del procedimento, imponendo all'Amministrazione di rideterminarsi tenendo conto di tale cessazione. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti contro il nuovo diniego del 5 dicembre 2025, lamentando che l'Amministrazione, nel dare esecuzione all'ordinanza, non avesse acquisito pareri aggiornati dal Comando Provinciale e dal Comando Regionale sulla compatibilità del transito con le esigenze di servizio alla luce dell'intervenuta cessazione del protocollo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nei limiti della cognizione cautelare, il fumus boni iuris. Dalla nuova determinazione e dalla documentazione prodotta non risultava che, dopo il riavvio del procedimento, fossero stati acquisiti pareri aggiornati del Comando Provinciale e del Comando Regionale, fondati sull'assetto organizzativo effettivamente vigente. L'Amministrazione aveva quindi assunto il nuovo diniego sulla base di pareri riferiti a una situazione organizzativa non più attuale, senza acquisire le valutazioni aggiornate delle articolazioni competenti: ciò integrava una persistente carenza istruttoria. Considerata anche la sussistenza del periculum in mora già riconosciuta nella precedente ordinanza, il TAR ha accolto la domanda cautelare nella forma del remand, ordinando all'Amministrazione di riavviare l'istruttoria, acquisire entro 20 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza i pareri del Comando Provinciale e del Comando Regionale, e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nel rispetto dei rilievi indicati e senza pregiudicare la discrezionalità amministrativa nei limiti di legge. È stata confermata l'udienza pubblica di merito del 10 giugno 2026. Il Ministero e il Comando Generale sono stati condannati solidalmente alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento dell'istanza mediante ordine di riedizione dell'istruttoria e conclusione espressa del procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la decisione cautelare non svolge una specifica valutazione autonoma sulla sua applicazione.

  • artt. 4 e 97 Cost.

    Indicati dalla ricorrente quali parametri asseritamente violati; l'ordinanza accoglie la cautela principalmente per la carenza istruttoria derivante dall'utilizzo di pareri non aggiornati.

  • art. 10, comma 1, lett. a), del Protocollo d'intesa tra il Comando Regionale Calabria e il Commissario ad acta della Regione Calabria

    La disposizione è stata impugnata per l'interpretazione e applicazione amministrativa ritenute erronee; il TAR ha rilevato in sede cautelare che il protocollo appariva non più vigente dall'1 gennaio 2025.

  • punto 2, lett. d), (b), della Circolare n. 196563/1225, Edizione 2025, del Comando Generale della Guardia di Finanza

    La disposizione interna è stata impugnata per l'interpretazione e applicazione ritenute viziate da travisamento ed errore sui presupposti; la decisione cautelare si concentra sulla necessità di un'istruttoria aggiornata.

Massime di principio

  • Quando una precedente misura cautelare ordina il riavvio del procedimento e impone all'amministrazione di tenere conto della sopravvenuta cessazione di un determinato assetto organizzativo o convenzionale, l'amministrazione deve rinnovare concretamente l'istruttoria sulla base della situazione attuale, acquisendo i pareri delle articolazioni competenti; non è sufficiente reiterare il diniego sulla base di pareri formati nel precedente assetto.
  • La riedizione del potere amministrativo è viziata da carenza istruttoria quando il provvedimento conclusivo si fonda su pareri riferiti a una situazione organizzativa non più vigente e non risultano acquisite valutazioni aggiornate sulla compatibilità dell'istanza con le esigenze di servizio.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può accordare la tutela mediante remand, ordinando all'amministrazione di riavviare o integrare l'istruttoria e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine stabilito, lasciando impregiudicata la discrezionalità amministrativa nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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