Cassazione Civile, Ordinanza n. 18061/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (costruttore)
La controversia
Un proprietario di appartamento in un complesso condominiale convenne in giudizio le società indicate come costruttrice e appaltatrice, deducendo che, a distanza di anni dalla fine dei lavori, la rottura di un tubo di adduzione idrica aveva provocato una forte dispersione d'acqua e un abnorme consumo idrico, con conseguente pagamento di una somma rilevante e spese di ripristino del guasto. Il giudice di pace rigettò la domanda, escludendo la ricorrenza di un grave difetto ex art. 1669 c.c.; il tribunale, in appello, riformò la decisione e condannò la società costruttrice al risarcimento. La società costruttrice ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1669 c.c., sostenendo che la rottura di un manicotto esterno non integrasse un grave difetto ma un guasto modesto e facilmente riparabile; (2) omesso esame del fatto decisivo che l'attore non aveva subito limitazioni nel godimento dell'immobile; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.; (4) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della denuncia del vizio, proposta oltre l'anno dalla scoperta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo errata la sussunzione del fatto nell'art. 1669 c.c. perché la rottura del giunto esterno della conduttura idrica, pur avendo causato dispersione d'acqua e un consumo anomalo, non aveva inciso in modo considerevole sul godimento dell'immobile né ne aveva limitato la normale utilizzazione, ed era inoltre un guasto marginale e di modesta entità economica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La responsabilità dell'appaltatore/costruttore ricorre solo se il difetto, anche relativo a elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile; un guasto marginale alle condutture esterne che non limiti l'uso del bene non integra il grave difetto.
Richiamato nel primo motivo come parametro di censura sulla valutazione dei fatti e delle prove.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia su eccezioni subordinate; la Corte non si pronuncia nel merito perché tali censure restano assorbite.
Censurato dalla ricorrente per il dedotto concorso colposo del danneggiato; motivo dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1669 c.c., il grave difetto può riguardare anche elementi accessori dell'opera, ma solo se l'alterazione incide in modo apprezzabile e consistente sulla normale utilizzazione e sul godimento dell'immobile.
- Un guasto localizzato a condutture esterne, se non produce infiltrazioni o altre ripercussioni sull'abitabilità e si risolve con una riparazione economica di modesta entità, non è sufficiente a integrare il difetto costruttivo grave.
- Quando il motivo di ricorso che investe la qualificazione giuridica del fatto è accolto, le censure ulteriori fondate su omessa pronuncia su concorso colposo o tardività della denuncia possono restare assorbite.
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