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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18061/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (costruttore)

La controversia

Un proprietario di appartamento in un complesso condominiale convenne in giudizio le società indicate come costruttrice e appaltatrice, deducendo che, a distanza di anni dalla fine dei lavori, la rottura di un tubo di adduzione idrica aveva provocato una forte dispersione d'acqua e un abnorme consumo idrico, con conseguente pagamento di una somma rilevante e spese di ripristino del guasto. Il giudice di pace rigettò la domanda, escludendo la ricorrenza di un grave difetto ex art. 1669 c.c.; il tribunale, in appello, riformò la decisione e condannò la società costruttrice al risarcimento. La società costruttrice ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1669 c.c., sostenendo che la rottura di un manicotto esterno non integrasse un grave difetto ma un guasto modesto e facilmente riparabile; (2) omesso esame del fatto decisivo che l'attore non aveva subito limitazioni nel godimento dell'immobile; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.; (4) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della denuncia del vizio, proposta oltre l'anno dalla scoperta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo errata la sussunzione del fatto nell'art. 1669 c.c. perché la rottura del giunto esterno della conduttura idrica, pur avendo causato dispersione d'acqua e un consumo anomalo, non aveva inciso in modo considerevole sul godimento dell'immobile né ne aveva limitato la normale utilizzazione, ed era inoltre un guasto marginale e di modesta entità economica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità dell'appaltatore/costruttore ricorre solo se il difetto, anche relativo a elementi accessori o secondari, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile; un guasto marginale alle condutture esterne che non limiti l'uso del bene non integra il grave difetto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro di censura sulla valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omessa pronuncia su eccezioni subordinate; la Corte non si pronuncia nel merito perché tali censure restano assorbite.

  • art. 1227 c.c.

    Censurato dalla ricorrente per il dedotto concorso colposo del danneggiato; motivo dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1669 c.c., il grave difetto può riguardare anche elementi accessori dell'opera, ma solo se l'alterazione incide in modo apprezzabile e consistente sulla normale utilizzazione e sul godimento dell'immobile.
  • Un guasto localizzato a condutture esterne, se non produce infiltrazioni o altre ripercussioni sull'abitabilità e si risolve con una riparazione economica di modesta entità, non è sufficiente a integrare il difetto costruttivo grave.
  • Quando il motivo di ricorso che investe la qualificazione giuridica del fatto è accolto, le censure ulteriori fondate su omessa pronuncia su concorso colposo o tardività della denuncia possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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