Cassazione Penale, Ordinanza n. 33582/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano non specifici e solo apparenti, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello e reiteravano censure già esaminate e respinte. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 dicembre 2024, contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. I motivi sono due e risultano, secondo la Corte, una mera riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. Con il primo motivo si deduce l'assenza del dolo richiesto per il reato di danneggiamento, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato che il pavimento della piazzetta danneggiato era pacificamente bene demaniale e che tale circostanza era conosciuta o comunque facilmente conoscibile dall'imputato. Con il secondo motivo si invoca la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che aveva chiarito come la mera convinzione dell'imputato che l'area fosse di sua proprietà fosse comunque inidonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 392 c.p.
Norme richiamate
La mera aspirazione dell'imputato a ritenere propria l'area interessata dal fatto è insufficiente, da sola, a integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Corte valorizza il requisito della specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la doglianza che si limiti a riprodurre quelle già svolte in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, è inammissibile.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il primo motivo concerne la contestazione del dolo richiesto per il reato di danneggiamento, ritenuto configurabile in relazione al deterioramento di un bene demaniale conosciuto o conoscibile dall'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'assenza del dolo nel danneggiamento deve confrontarsi con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito, specie quando il bene danneggiato sia qualificato come demaniale e tale qualità sia nota o facilmente conoscibile dall'agente.
- La richiesta di riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è fondata quando la pretesa dell'agente si riduca alla mera convinzione soggettiva di essere proprietario del bene, senza un nesso conforme alla fattispecie di cui all'art. 392 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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