Cassazione Penale, Ordinanza n. 04879/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale, con specifico riferimento all'art. 49 c.p., e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza l'inoffensività del fatto. La censura riproponeva le medesime allegazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, e chiedeva una diversa valutazione di elementi fattuali e di deposizioni, senza però articolare in modo puntuale un vero travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica, avendo descritto le caratteristiche del documento contraffatto e spiegato perché il fatto non poteva essere ritenuto inoffensivo. Ha inoltre osservato che il ricorrente sollecitava una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e non denunciava con precisione un travisamento della prova, limitandosi a riferimenti frammentari agli atti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della conferma di condanna in appello, senza ulteriori precisazioni sulla fattispecie nel testo.
la difesa lo invocava per sostenere l'inoffensività del fatto; la Corte ha respinto la censura, ritenendo non decisiva la tesi di inesistenza di offensività alla luce delle caratteristiche del documento contraffatto.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01
richiamata per affermare che il travisamento della prova non può essere dedotto con riferimenti parcellizzati agli elementi di causa, ma richiede una specifica e puntuale deduzione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa del fatto e delle prove quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La deduzione del travisamento della prova richiede una indicazione specifica e puntuale dell'errore percettivo o della mancata considerazione del dato probatorio decisivo; non è sufficiente il rinvio frammentario a singoli passi di deposizioni o atti.
- La tesi dell'inoffensività del fatto va confrontata con la concreta descrizione del documento o della condotta contestata: se il giudice di merito spiega in modo logico le ragioni dell'offensività, la censura in cassazione è inammissibile o infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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