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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36506/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 16 febbraio 2026 della Corte di appello di Messina, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina a sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo: la censura è stata giudicata inammissibile perché reiterava doglianze già disattese in appello e sollecitava una rivalutazione delle prove. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.; anche questa censura è stata dichiarata inammissibile perché generica, non confrontandosi con la valutazione di significativo disvalore del fatto e limitandosi a richiamare l’incensuratezza e l’avvenuto risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché riproponeva questioni già affrontate dalla Corte territoriale e mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Ha inoltre confermato che, ai fini del reato contestato, l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza sorge quando l’incidente riconducibile alla condotta dell’agente sia concretamente idoneo a produrre conseguenze lesive; non è necessario accertare un danno effettivo alle persone, essendo sufficiente una situazione di difficoltà indicativa del pericolo derivante dal ritardo nei soccorsi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la valutazione sull’art. 131-bis c.p. deve considerare le forme concrete della condotta e il bisogno di pena, rientra nei poteri del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La condanna a sei mesi di reclusione resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. n. 285/1992

    il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, CdS, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente riconducibile al suo comportamento concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza

    Il reato di fuga è configurabile quando l’incidente sia riconducibile alla condotta dell’agente e concretamente idoneo a produrre lesioni; non occorre che sia già accertato un danno effettivo alle persone. L’obbligo di assistenza può sorgere anche in assenza di ferite in senso tecnico, quando vi sia una situazione di difficoltà indicativa del pericolo derivante dal ritardo nei soccorsi.

  • art. 131-bis c.p.

    nel giudizio in ordine alla applicazione della causa di non punibilità in esame non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti

    Nel motivare sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento valutativo, ma deve indicare quelli che ritiene rilevanti. La motivazione deve comunque valutare le concrete modalità della condotta, la gravità e il bisogno di pena; la valutazione di merito è sindacabile in cassazione nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, nonpuò essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

    La valutazione rilevante ai fini dell’art. 131-bis c.p., compiuta sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto in caso di motivazione mancante o manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, Codice della strada, è un reato omissivo di pericolo: l’obbligo di fermarsi sorge in presenza di un incidente riconducibile alla condotta dell’agente e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza necessità di accertare un danno effettivo alle persone.
  • L’obbligo di assistenza conseguente a un incidente può sussistere anche in assenza di ferite in senso tecnico, quando le condizioni della persona coinvolta rivelino una situazione di difficoltà indicativa del pericolo che può derivare dal ritardo nei soccorsi.
  • La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con le concrete modalità del fatto e con la valutazione di disvalore espressa dal giudice; il richiamo astratto a principi giurisprudenziali, all’incensuratezza o al risarcimento, senza specifico collegamento al caso, rende la censura aspecifica.
  • Per motivare sulla particolare tenuità del fatto non è necessario esaminare uno per uno tutti gli elementi valutativi, ma occorre indicare quelli ritenuti pertinenti e valutare le modalità della condotta, la sua gravità e il bisogno di pena. Tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già esaminate e respinte in appello e miri a ottenere dalla Corte di cassazione una rivalutazione alternativa delle fonti di prova.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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