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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24539/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura non introducesse un vero vizio di legittimità ma mirasse a una rivalutazione del merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p., sostenendo che la persona offesa fosse inattendibile e che, di conseguenza, mancassero gli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare della credibilità della persona offesa, attività preclusa in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni della motivazione. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già svolto un corretto vaglio delle dichiarazioni accusatorie, ritenendole intrinsecamente credibili e corroborate da riscontri concreti.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    È richiamato solo quale norma incriminatrice oggetto della doglianza; la Corte non ne rivede la sussistenza in fatto, ma osserva che la censura sull'insussistenza degli elementi del delitto era in realtà una richiesta di rivalutazione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la ricostruzione del fatto.
  • La censura che si limita a contestare l'attendibilità della persona offesa, senza evidenziare manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione, è inammissibile se risulta già specificamente esaminata e disattesa dai giudici di merito.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo il caso di motivazione manifestamente contraddittoria o meramente apparente.
  • Quando la motivazione d'appello dia conto di concreti riscontri e di ragioni coerenti a sostegno dell'attendibilità della persona offesa, il ricorso che miri a rimetterne in discussione il giudizio è privo di specificità e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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