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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32853/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per detenzione di oltre 225 g di stupefacente (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la versione difensiva di detenzione per uso personale, fondando la finalità di spaccio su mere asserzioni e su un elenco incompleto del materiale rinvenuto; non avrebbe valutato le sommarie informazioni della difesa, il mancato ritrovamento di bilancini/bustine/denaro e gli esiti dei servizi di osservazione. Inoltre, censura la mancata considerazione degli elementi relativi alla buona condizione economica del nucleo familiare e all'assenza di legami con la filiera dell'approvvigionamento, tali da rendere adeguata una misura non custodiale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Potenza abbia adeguatamente motivato la decisione, valorizzando elementi oggettivi e soggettivi: ingenti quantità di sostanza rinvenuta in più luoghi (225 g marijuana in spazio attiguo, 0,60 g hashish e 1,27 g marijuana in seminterrato), presenza di trincia marijuana e frammenti di buste (una termosaldata), la versione dell'indagato sull'acquisto per 800 euro ritenuta implausibile rispetto allo stato di disoccupazione, e precedenti specifici. Il Tribunale ha ritenuto esclusa la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. I rilievi difensivi (assenza di corredo dello spacciatore, esiti dei servizi di osservazione, ecc.) sono stati valutati come neutri rispetto agli elementi probatori valorizzati. Il motivo sulle esigenze cautelari è stato dichiarato inammissibile per genericità; il provvedimento aveva motivato la proporzione e adeguatezza degli arresti domiciliari con riferimento a disoccupazione, mancanza di redditi leciti utili e precedenti specifici. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il rimedio del riesame davanti al Tribunale; la Corte ricorda che in sede di ricorso per misure cautelari verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento al reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti oltre determinate soglie): la misura cautelare è stata applicata per tale fattispecie

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sulla lieve entità della detenzione: la Corte di merito ha ritenuto che la quantità e le circostanze escludevano l'applicabilità dei parametri di lieve entità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul limite di motivazione dei ricorsi nella fase cautelare: il ricorso deve essere motivato nei limiti necessari; la Corte ha valutato l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito entro questi limiti

Massime di principio

  • In sede di riesame e di cassazione per misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della completezza, logicità e adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non a una rivalutazione completa dei fatti o della credibilità delle fonti.
  • La sola quantità di stupefacente non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: va valutata insieme ad altri elementi (luoghi del rinvenimento, presenza di strumenti riconducibili allo spaccio, modus operandi, risorse economiche, deperibilità della sostanza).
  • L'assenza di corredo tipico dello spacciatore (bilancino, bustine, denaro) o esiti negativi di servizi di osservazione sono rilievi di segno neutro se contrapposti a elementi concreti e precisi valorizzati dal giudice (ingenti quantità in più luoghi, attrezzature, precedenti).
  • La condizione economica e i redditi del nucleo familiare possono essere riferimenti utili per la difesa, ma devono essere documentati e specifici: deduzioni generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili o insufficienti.
  • Precedenti specifici e stato di disoccupazione possono rafforzare la valutazione della gravità indiziaria e la necessità della misura cautelare, soprattutto se la versione difensiva (per es. acquisto estemporaneo di ingenti somme) è ritenuta implausibile.
  • I motivi di ricorso vaghi o meramente assertivi sulle esigenze cautelari sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario contestare puntualmente le ragioni esposte dal giudice di merito.

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