Cassazione Penale, Sentenza n. 42504/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (23/06/2021) che confermava le condanne di: a) Verdiglione Bruno per intestazione fittizia (art.12-quinquies L.356/92 in relazione con artt.110, 81 c.p. e con art.648-bis c.p.); b) Condino Vincenzo, Francesco e Domenico per riciclaggio (art.648-bis c.p. in concorso, artt.110, 81 c.p.) con l'aggravante ex art.7 L.203/91 per favoreggiamento/agevolazione di cosche (Aquino-Coluccio). I motivi di cassazione presentati contestano: vizio di motivazione e travisamento probatorio (anche per effetto della cosiddetta "doppia conforme"), assenza del concorrente necessario dopo l'assoluzione di Agostino Rocco, mancanza di prova dell'origine illecita dei capitali, illegittimità e inutilizzabilità delle intercettazioni prese da altro procedimento, violazione del principio di correlazione accusatorio, erronea applicazione dell'aggravante per finalità mafiose, errata valutazione della consulenza tecnica patrimoniale (CTU), rilevanza della voluntary disclosure, e mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (li ha ritenuti infondati o inammissibili ove indicato) e ha confermato le statuizioni di merito. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" limitativo del sindacato di legittimità quando appello e primo grado sono concordi e non emergono nuovi atti probatori; ha ritenuto comunque prova sufficiente l'insieme degli elementi (consulenza tecnica, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intercettazioni, incongruità delle disponibilità economiche dei ricorrenti rispetto al valore dell'hotel) per affermare l'intestazione fittizia e il riciclaggio e per applicare l'aggravante connessa a finalità di agevolazione della criminalità organizzata. Ha inoltre escluso rilievo decisivo della voluntary disclosure e ha valutato ammissibili le intercettazioni per sussistenza di connessione tra procedimenti; ha ritenuto corretta la motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche e ha precisato che i termini di prescrizione non sono maturati rispetto all'aggravante applicata.
Norme richiamate
Regola la responsabilità per concorso di persone nel reato; usato per ricondurre i contributi concorrenti nella commissione del fatto.
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Riferimento alla continuazione/recidiva concettuale tra più reati o agenti; utilizzato insieme ad altri articoli per la qualificazione della responsabilità concorrente.
art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992 n.306 conv. L. 7 agosto 1992 n.356 (intestazione fittizia)
Norma che sanziona l'intestazione fittizia finalizzata a eludere misure di prevenzione; la Corte conferma che la fattispecie è struttura a "concorso necessario" ma l'impunibilità di un concorrente non esclude la responsabilità degli altri.
Reato di riciclaggio: la sentenza valorizza la prova logica e gli indizi convergenti per dimostrare l'impiego di capitali di provenienza illecita e la finalità di occultamento dell'origine.
Aggravante per reati commessi con finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa: la Corte ritiene sussistente il dolo specifico quando la condotta risulta funzionale al consolidamento e all'espansione della cosca.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Definizione di associazione di tipo mafioso e rilevanza nell'aggravazione; la Corte usa la nozione per collegare la condotta all'interesse e al vantaggio delle cosche.
Riferimento giurisprudenziale sul trasferimento fraudolento di valori e sull'ampiezza dell'intestazione fittizia anche se riferita a quota di un bene; utilizzato per sostenere che la partecipazione societaria come socio occulto può integrare la fattispecie.
Principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la Cassazione ricorda che non vi è violazione quando il fatto storico contestato non muta e l'imputato ha potuto difendersi sul concreto oggetto dell'accusa.
art. 12 lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di connessione tra procedimenti: la Corte ritiene sussistente la connessione che giustifica l'utilizzo di intercettazioni disposte in altro procedimento.
Regole sulla prescrizione: per i reati aggravati ex art.7 L.203/91 la prescrizione è disciplinata in modo che, con più atti interruttivi, il decorso può ricominciare; la Corte ritiene che il termine non è ancora decorso.
Regime delle attenuanti generiche: la concessione è rimessa al giudice di merito e la sua esclusione richiede motivazione non manifestamente illogica; semplice incensuratezza non basta.
Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte valuta tali dichiarazioni nel loro insieme e ne richiede riscontri esterni o coerenza con altre risultanze (es. incapacità patrimoniale dei Condino a sostenere l'investimento).
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi) il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è fortemente limitato: la Cassazione interviene solo se emergono nuovi atti probatori o se l'appello ha esaminato atti non valutati dal primo giudice.
- La prova logica e gli indizi convergenti, se valutati in modo unitario e globale, possono reggere la condanna anche in assenza di prova diretta, purché la motivazione colleghi gli elementi e superi le ambiguità.
- L'intestazione fittizia può sussistere anche se l'interposizione riguarda solo una quota societaria: non è necessario che il bene sia interamente 'di facciata' perché l'elusione delle misure di prevenzione o il reinvestimento di capitali illeciti possano riguardare quote parziali.
- Le intercettazioni disposte in altro procedimento possono essere utilizzate se esiste connessione processuale e pertinenza del contenuto rispetto al fatto in esame; l'eccezione di inutilizzabilità richiede specificità nelle censure.
- La voluntary disclosure e la documentazione fiscale non sono automaticamente determinanti per escludere responsabilità penale: va valutata la coerenza temporale e l'effettiva disponibilità delle somme in relazione ai pagamenti contestati.
- L'aggravante per finalità di agevolare la mafia può essere desunta da comportamenti funzionali al rafforzamento economico-imprenditoriale delle cosche; non sempre serve l'indicazione di un concreto accordo formale se sussistono elementi che mostrano la funzionalità della condotta.
- La concessione delle attenuanti generiche è discrezionale e richiede una motivazione positiva: l'assenza di precedenti non è da sola sufficiente a determinarne il riconoscimento.
- Questioni di merito relative alla valutazione della consulenza tecnica o alla riscontrabilità delle dichiarazioni dei testi sono in genere inammissibili in Cassazione se consistono in mera rivalutazione alternativa delle prove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42244/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42245/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42246/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42247/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42248/2022 del 09/11/2022
- Sentenza penale · 9 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42249/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →