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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19800/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'effettiva configurabilità del reato contestato, ma in concreto mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti già apprezzati dai giudici di merito. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa della vicenda. Il secondo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche e, per conseguenza, l'eccessività della pena, ma senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché fondato su censure di merito e su una richiesta di diversa valutazione del fatto, già esaminato con motivazione non contraddittoria dai giudici di merito, che avevano richiamato anche la consueta condotta oppositiva dell'imputato verso la polizia penitenziaria e la commissione del fatto in presenza di altri detenuti. Ha inoltre giudicato il secondo motivo aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità della condotta. All'inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne rivede la sussistenza in fatto, ritenendo in cassazione inammissibile la censura che mira a una diversa ricostruzione della condotta.

  • art. 591 c.p.p.

    Non richiamato espressamente nel testo, ma il provvedimento applica la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste per tale esito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in una richiesta di lettura alternativa della prova già esaminata dai giudici di merito.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica, non contraddittoria e specificamente confrontata con le emergenze processuali richiamate dal giudice di appello.
  • Le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche devono misurarsi puntualmente con la motivazione resa dal giudice di merito; in difetto di specificità, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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