Cassazione Penale, Sentenza n. 12263/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) nella parte relativa alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 222 e 218 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per carenza assoluta di motivazione: la sentenza limitò la motivazione a un generico richiamo alla "congruità" della misura nonostante avesse riconosciuto una corresponsabilità della vittima del 75% (la vittima avrebbe invaso la corsia opposta, guidato a velocità superiore al consentito e non indossato la cintura), circostanza che avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della durata della sospensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte concernente la durata della sospensione della patente di guida e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione (limitata a un generico richiamo alla "congruità") in presenza dell'esplicito riconoscimento di elevata corresponsabilità della vittima (75%), affermando che in tali casi la motivazione non può essere meramente implicita. La parte residua della sentenza di patteggiamento è stata confermata; si applica motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n.84/2016
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio di patteggiamento: la vicenda nasce da un accordo di pena tra PM e imputato concluso con sentenza ex art. 444. La Corte non ha contestato la possibilità del patteggiamento, ma ne ha censurato la motivazione relativa alla misura accessoria.
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del Codice della Strada relativa alle sanzioni accessorie (tra cui la sospensione della patente). Nel caso la dedotta violazione riguarda la mancanza di adeguata motivazione nella determinazione della durata della sospensione.
art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie per le violazioni del Codice della Strada; richiamata dal ricorrente nel censurare la misura della sospensione della patente.
Sentenza Corte costituzionale n. 88/2019
Richiamata dalla Corte per ricordare che, anche in caso di contestazione di omicidio stradale, è consentita la sospensione della patente in luogo della revoca; ciò legittima l'applicazione della misura accessoria della sospensione nel caso di omicidio stradale.
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare l'uso della motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione, essendo i principi di diritto già consolidati e ricorrendone le condizioni.
Massime di principio
- Quando il giudice determina la misura di una sanzione accessoria (es. sospensione della patente) deve fornire motivazione esplicita e adeguata se vi sono elementi particolari che incidono sulla scelta della durata, in particolare l'eventuale elevata corresponsabilità della vittima.
- La sola formula generica della "congruità" può essere insufficiente se la decisione non rende espliciti i criteri che hanno portato alla misura scelta; in tali casi la Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla sanzione accessoria e rinviare per nuovo giudizio.
- Se la durata della sanzione accessoria coincide con il minimo edittale e non si discosta significativamente, in linea di principio può essere ammessa una motivazione implicita; tuttavia, la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti rilevanti (es. atteggiamento della vittima) può rendere necessaria una motivazione esplicita.
- Anche in reati gravi come l'omicidio stradale è possibile applicare la sospensione della patente in luogo della revoca, alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.88/2019), ma la scelta della durata va comunque motivata con attenzione.
- In caso di patteggiamento, la verifica di legittimità in Cassazione può limitarsi alle parti motivate in modo insufficiente: il rimedio più probabile è l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame della sola questione carente di motivazione.
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