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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16578/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un socio di una cooperativa edilizia per il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a versare a un Comune in forza di una transazione. La quota era stata posta a carico del socio sulla base di una delibera di riparto che lo aveva incluso tra i soci obbligati al pagamento. L'opponente aveva contestato l'ingiunzione; in appello il tribunale ha accolto l'impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo perché la delibera presupposto della pretesa era stata successivamente annullata, ritenendo applicabile l'art. 336, comma 2, c.p.c., ma ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. I ricorrenti hanno censurato solo il capo sulle spese, deducendo: omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era corredato dalla delibera di riparto e conseguente nullità del decreto; nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c.; erronea considerazione del fatto sopravvenuto (annullamento della delibera) come assorbente; inoltre hanno contestato la compensazione delle spese, sostenendo che la riforma della decisione di primo grado avrebbe imposto la soccombenza della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sull'omesso deposito iniziale della delibera non fosse decisivo, perché la delibera era stata poi prodotta nel giudizio di opposizione, che investe l'intera situazione giuridica controversa, e soprattutto perché la decisione di merito si fondava sulla sopravvenuta caducazione del presupposto della pretesa per effetto dell'annullamento della delibera, con conseguente insussistenza del diritto azionato in via monitoria. Ha inoltre affermato che la revoca del decreto ingiuntivo è coerente con tale accertamento, anche se intervenuto dopo l'emissione del decreto. Quanto alla compensazione delle spese, ha ritenuto che la motivazione del tribunale non fosse astratta o apparente, ma puntuale e coerente con gli eventi processuali, sicché il sindacato di legittimità non poteva estendersi alla valutazione di merito sulla gravità delle ragioni addotte. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    l'annullamento della delibera presupposto della pretesa produce un effetto espansivo esterno sul titolo azionato, con caducazione della base del decreto ingiuntivo e revoca dello stesso.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è sindacabile solo nei limiti dell'illogicità o astrattezza della motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    in tema di compensazione delle spese, il controllo di legittimità è limitato a verificare che il giudice di merito non abbia fondato la decisione su ragioni astratte, apparenti o non pertinenti.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nella tassonomia dell'onere della prova; nel caso concreto la questione centrale non riguarda la ripartizione probatoria, ma la sopravvenuta caducazione del titolo della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la controversia investe l'intera situazione giuridica dedotta in giudizio, sicché la produzione tardiva del documento posto a base dell'ingiunzione può elidere la rilevanza della contestazione sull'originaria mancanza del supporto documentale.
  • Se il credito azionato in via monitoria si fonda su una delibera o su altro atto presupposto che venga successivamente annullato o caducato, il venir meno di tale presupposto assorbe le ulteriori questioni e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo.
  • L'annullamento successivo del presupposto del credito può spiegare effetti sul titolo monitorio anche se interviene dopo l'emissione del decreto o dopo la decisione di primo grado, in quanto rileva la persistente insussistenza del diritto azionato.
  • Il giudice di legittimità può sindacare la compensazione delle spese solo quando la motivazione sia meramente astratta, apparente o non pertinente; non può invece sostituire la propria valutazione alla discrezionalità del giudice di merito sulla opportunità della compensazione.
  • La contestazione della validità dell'atto posto a fondamento della domanda di pagamento deve, quando si tratti di annullabilità, essere proposta in via di azione con apposita domanda riconvenzionale, non essendo sufficiente una mera eccezione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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