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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32382/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un ente religioso per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una servitù di passaggio pedonale e/o carrabile su una strada insistente su alcuni fondi in agro di Morro d'Alba, con domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva per interclusione. In primo grado la domanda fu accolta e la decisione venne confermata in appello. In cassazione la parte proprietaria del fondo ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, perché non era stata chiamata in giudizio una comproprietaria del fondo servente; 2) nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo e del conseguente giudizio; 3) motivazione apparente o illogica della sentenza di appello; 4) violazione dell'art. 1067 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che gli interventi descritti dal CTU integrassero aggravamento della servitù. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, rilevando che dagli atti risultava la comproprietà del fondo servente in capo a un soggetto non evocato nel giudizio di merito, litisconsorte necessario nel giudizio volto all'accertamento dell'usucapione della servitù quando la pluralità soggettiva riguarda il lato passivo del rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo servente non citata nel giudizio di primo grado. La regressione al primo grado è stata disposta ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio.

  • art. 354 c.p.c.

    Il giudice d'appello, rilevato il difetto di contraddittorio, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio o adottare i provvedimenti conseguenti.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicati come parametri di impugnazione per nullità e violazione di legge dedotte con i primi due motivi; n. 3 anche per la doglianza sulla violazione dell'art. 1067 c.c.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della notificazione dell'atto introduttivo.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della notificazione dell'atto introduttivo.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla contestazione della notificazione e delle verifiche sulla genuinità/regularità degli atti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorrente ha rispettato l'onere di specificità indicando e riportando nel ricorso gli elementi della CTU da cui risultava la comproprietà del fondo.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Utilizzato per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice, dopo il rilievo della nullità per difetto di contraddittorio.

  • art. 1067 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, in tema di aggravamento della servitù.

  • art. 1 L. 890/1982.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione a mezzo posta.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare una motivazione apparente o illogica.

  • art. 177 c.c.

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che, nella comunione legale, la necessaria partecipazione di tutti i comproprietari ricorre quando la pluralità soggettiva è sul lato passivo del rapporto.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto ad accertare l'usucapione di una servitù, il litisconsorzio necessario sussiste quando la pluralità di soggetti riguarda il lato passivo del rapporto, cioè i titolari dei beni o diritti incisi dalla domanda; in tal caso devono essere evocati in giudizio tutti i comproprietari del fondo servente.
  • La mancata citazione di uno dei comproprietari del fondo servente determina la nullità dell'intero procedimento e della sentenza, con necessità di regressione del processo al primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'eccezione di difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario può essere rilevata per la prima volta in cassazione, purché la relativa situazione risulti dagli atti di merito e il ricorrente indichi specificamente i soggetti pretermessi e i presupposti fattuali e giuridici della loro partecipazione necessaria.
  • Quando il vizio del litisconsorzio necessario emerge dagli atti, il giudice di appello deve rilevarlo d'ufficio e adottare i provvedimenti conseguenti; la sua omissione comporta cassazione con rinvio al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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