Cassazione Penale, Sentenza n. 18684/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della condanna all'ergastolo/30 anni (per omicidio) fondata su "prove nuove": dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Pietro Calabrese (sommarie informazioni del 23/03/2018) e da Pasquale Calabrò (2/09/2018) e sull'esito di un sopralluogo, dalle quali si dedurrebbe che la presunta vittima, Angela Costantino, era ancora in vita nel 1998. La difesa sosteneva che tali elementi avrebbero inficiato la ricostruzione dell'omicidio (mandante Stilo, esecutore materiale Pennestrì) e avvalorato la tesi dell'allontanamento volontario, ponendo in discussione la fondatezza della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nella fase rescindente di verifica dell'ammissibilità, la Corte d'appello ha correttamente valutato in astratto la novità e la capacità delle prove indicate di ribaltare il giudizio di colpevolezza. In particolare: le dichiarazioni di Calabrese non sono state considerate realmente "nuove" in quanto egli, nel giudizio di merito, aveva già riferito di aver avvistato la vittima alcuni anni dopo la scomparsa; le dichiarazioni di Calabrò, fondate su un riconoscimento fotografico privo di indicazioni su provenienza ed epoca dello scatto, sono state ritenute astrattamente non idonee a scardinare il quadro probatorio che aveva portato alla condanna (tra cui convergenti dichiarazioni di collaboratori). Sono state quindi confermate l'inammissibilità dell'istanza di revisione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 575, 577, comma 1, n. 3 e 4, cod. pen.
artt. 575, 577, comma 1, n. 3 e 4, codice penale
Norme penali che definiscono il delitto di omicidio e le aggravanti contestate al ricorrente; usate per descrivere il reato per cui è stato condannato Pennestrì
art. 630 lett. c), cod. proc. pen.
art. 630, lett. c), codice di procedura penale
Definisce le "prove nuove" rilevanti per la revisione; la Corte ha interpretato che devono essere sopravvenute o non valutate nel precedente giudizio e idonee, da sole o congiunte ad altre, a dimostrare il proscioglimento
art. 634, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
art. 634, comma 1 e 2, codice di procedura penale
Regola la fase rescindente (verifica preliminare di ammissibilità) e l'ordinanza/sentenza di inammissibilità; la Corte ha richiamato i limiti del vaglio che può svolgere nella fase preliminare
art. 636, codice di procedura penale
Disciplina l'instaurazione del giudizio rescissorio e le modalità di assunzione delle prove nel dibattimento, richiamata per distinguere la fase di merito dalla fase di ammissibilità
art. 640, codice di procedura penale
Riferimento alla sentenza che chiude la fase di merito della revisione (accoglimento o rigetto), citata nell'illustrazione del procedimento
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del giusto processo; impone che, nella fase rescissoria, l'esame delle prove avvenga con le garanzie del contraddittorio
Massime di principio
- La revisione si svolge in due fasi: una verifica preliminare (rescindente) sull'ammissibilità e una fase di merito (rescissoria); nella prima il giudice può valutare astrattamente la novità e la manifesta infondatezza delle prove senza assumere tutte le prove nel contraddittorio
- Per essere "prove nuove" ai fini dell'art. 630 c. p. p. gli elementi devono essere sopravvenuti, non valutati nel precedente giudizio o non acquisiti: prove che riproducono fatti già noti o già comunque esaminati non sono considerate nuove
- Il giudice di ammissibilità può respingere l'istanza se le prove nuove, anche se ammesse, appaiono oggettivamente inidonee a ribaltare il complesso probatorio che ha determinato la condanna (valutazione astratta della capacità probatoria)
- Il riconoscimento fotografico privo di indicazioni sulla provenienza e sulla data dello scatto ha scarso valore probatorio in revisione, soprattutto se il riconoscimento avviene molti anni dopo la scomparsa
- Per aumentare le probabilità di ammissione di una istanza di revisione basata su dichiarazioni o riconoscimenti, la difesa deve documentare con precisione la novità del fatto, la provenienza e la datazione degli elementi (es. foto), e spiegare in modo puntuale come tali elementi superano o smentiscono le prove già acquisite, in particolare le dichiarazioni convergenti di più fonti
- La Corte di Cassazione richiede che il ricorso si confronti esplicitamente con il coacervo probatorio precedente, dimostrando che le nuove prove, se accertate, siano tali da condurre al proscioglimento
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