Cassazione Penale, Ordinanza n. 21770/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo con un unico motivo due profili: da un lato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere diversamente inquadrata in relazione alla distinzione tra rapina propria e rapina impropria; dall'altro il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento di una o più circostanze attenuanti. La censura sulla qualificazione giuridica richiama l'idea che, quando la violenza sia già stata usata per la sottrazione, la successiva violenza per assicurarsi il possesso o l'impunità non integri una rapina impropria autonoma, poiché il fatto resterebbe unitario. La censura sul trattamento sanzionatorio lamenta che il giudice d'appello non avrebbe applicato d'ufficio attenuanti, senza però che risulti una specifica richiesta in appello o nelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili dedotti, osservando che in tema di rapina il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o morale, e che, nel caso concreto, la prospettiva recepita nella sentenza di merito era coerente con tale nozione. Quanto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, ha affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio attenuanti non è censurabile in cassazione se l'imputato non abbia previamente formulato una richiesta specifica in appello o nelle conclusioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina è richiamata nella distinzione tra rapina propria e impropria; la Corte ribadisce che, se la sottrazione è già stata violenta, la successiva violenza per assicurare il possesso o l'impunità non integra una rapina impropria autonoma, mentre il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o morale.
Le circostanze attenuanti sono menzionate solo per affermare che il loro mancato riconoscimento d'ufficio non è motivo di ricorso in cassazione quando non vi sia stata una specifica richiesta difensiva in appello o nelle conclusioni.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di rapina, se la violenza o minaccia è già stata usata per la sottrazione della cosa, la successiva violenza o minaccia finalizzata a trattenere il bene o ad assicurarsi l'impunità non dà luogo a una autonoma rapina impropria, ma resta assorbita nell'unitarietà del fatto.
- Il profitto della rapina non coincide necessariamente con un vantaggio economico, potendo consistere anche in una utilità diversa, compresa quella morale o comunque non patrimoniale.
- La deduzione in cassazione del mancato riconoscimento di attenuanti non è ammissibile quando si fondi sull'omesso esercizio del potere officioso del giudice di appello, se la difesa non abbia formulato una richiesta specifica in appello o nelle conclusioni su cui il giudice dovesse pronunciarsi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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