Sentenza del 10/11/2016 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Intimazione di pagamento. Presunti vizi di notifica. Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente. Sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto. Sussistenza. Impugnazione per vizi delle prodromiche cartelle di pagamento regolarmente notificate. Inammissibilità. Assenza di giurisdizione in relazione ai contributi previdenziali ed alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento deducendo presunti vizi della relativa notificazione e contestando anche le pretese contenute nei ruoli e nelle cartelle di pagamento prodromiche, inclusi profili di prescrizione. Nell’ambito della controversia erano inoltre ricompresi contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo nei limiti della corretta individuazione della giurisdizione e delle questioni ammissibili. La proposizione tempestiva del ricorso ha sanato eventuali vizi o nullità della notificazione dell’intimazione, poiché l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. Sono state dichiarate inammissibili le contestazioni riguardanti vizi propri delle cartelle di pagamento precedentemente e regolarmente notificate, non potendo tali doglianze essere riproposte impugnando l’intimazione. L’eccezione di prescrizione dei ruoli pregressi è stata ritenuta inammissibile nei limiti in cui riguardava cartelle già regolarmente notificate. La Commissione Tributaria è stata dichiarata priva di giurisdizione sulle pretese relative ai contributi previdenziali, devolute al Giudice del Lavoro, e sulle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, devolute al Giudice di Pace.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La proposizione del ricorso dimostra che l’intimazione è stata conosciuta dal contribuente e, pertanto, sana eventuali nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto.
Art. 160 codice di procedura civile
Disciplina le nullità della notificazione e va coordinato con l’art. 156, comma 3, c.p.c., in presenza di una tempestiva impugnazione dell’atto.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti diversi da quelli elencati non sono impugnabili autonomamente; ciascun atto può essere impugnato solo per vizi propri.
L’intimazione di pagamento può essere contestata per i propri vizi, ma non consente di rimettere in discussione vizi delle cartelle prodromiche già regolarmente notificate.
Art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Le controversie relative ai contributi previdenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria, secondo le regole del rito previdenziale.
Art. 442 codice di procedura civile
Individua il rito applicabile alle controversie in materia previdenziale, devolute al Giudice del Lavoro.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Le controversie relative alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, sono devolute al giudice ordinario competente, normalmente il Giudice di Pace.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19854/2004
Richiamata a sostegno del principio della sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 16610/2015
Richiamata in relazione ai limiti dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento e alla necessità di dedurre i soli vizi propri dell’atto.
Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 17877/2011
Richiamata per la devoluzione delle controversie contributive al Giudice del Lavoro.
Cassazione civile, sentenza n. 4338/2014
Richiamata per la ripartizione della giurisdizione in materia di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada.
Massime di principio
- La tempestiva impugnazione di un atto tributario normalmente sana eventuali nullità della sua notificazione, perché dimostra che il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza.
- L’intimazione di pagamento non è, di regola, l’occasione per contestare nuovamente le cartelle precedenti: se queste sono state regolarmente notificate e non impugnate, i relativi vizi diventano preclusi.
- Quando si impugna un atto della riscossione occorre distinguere tra vizi propri dell’atto impugnato e contestazioni relative agli atti presupposti.
- Le questioni contributive devono essere proposte davanti al Giudice del Lavoro, mentre le opposizioni alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada spettano al Giudice di Pace.
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare la giurisdizione, la tempestività dell’impugnazione e l’eventuale precedente notificazione degli atti prodromici.
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