Cassazione Penale, Sentenza n. 28282/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata. La difesa contestava la gravità indiziaria e la motivazione: sosteneva che gli elementi indiziari (captazioni, conoscenza di un messaggio minatorio, presenza a una trattativa e rapporto di affinità con altro indagato) non provavano la partecipazione attiva del ricorrente; lamentava inoltre carenza di valutazione della personalità, del tempo trascorso e dell'idoneità di misure alternative, nonché un uso acritico di massime di esperienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse effettuato uno scrutinio autonomo, esauriente e logicamente coerente degli elementi investigativi: captazioni relative a una lettera minatoria con proiettili, pedinamenti e appostamenti verso le vittime, la partecipazione del Perchinunno alla trattativa nella quale si richiedeva una somma (e dove furono presenti più complici) e la durata di una serie di atti intimidatori protrattisi per circa dieci mesi. Ha inoltre valorizzato precedenti e l'inserimento dell'indagato nel circuito criminale locale come elementi a fondamento del concreto e attuale rischio di reiterazione, ritenendo legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte rileva che il procedimento è stato svolto in conformità alla disposizione che consente tale modalità
art. 416bis, comma 1, cod. pen.
Il collegio cautelare ha richiamato l'aggravante ex 416bis (sotto il profilo del metodo) per valutare la maggiore gravità e la pericolosità dell'indagato, elemento posto a fondamento del rischio di reiterazione
art. 28 Reg.Esec. cod.proc.pen.
Norma richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La gravità indiziaria va valutata con un esame complessivo e motivato del compendio investigativo: intercettazioni, partecipazione a incontri rilevanti, pedinamenti e condotte intimidatorie reiterate possono, presi nel loro insieme, giustificare la custodia cautelare.
- La mera affinità o rapporto personale con altri indagati non è automaticamente sufficiente a escludere responsabilità, ma non può sostituirsi a elementi concreti che dimostrino un contributo attivo; il giudice deve spiegare in che modo tali legami incidono sulla partecipazione al reato.
- Il rischio di reiterazione può essere fondato non solo sulla prognosi di pericolosità soggettiva ma anche sulla gravità, durata e modalità della condotta (metodo e contesto criminale), nonché sui precedenti specifici dell'indagato.
- Le censure difensive generiche che non confutano punto per punto la motivazione del giudice cautelare rischiano di essere dichiarate inammissibili; la strategia difensiva efficace richiede contestazioni specifiche e argomentate degli elementi probatori.
- Il giudice deve motivare anche il rigetto delle misure alternative: l'impossibilità di formulare una positiva prognosi di osservanza può legittimare la misura detentiva quando congruamente spiegata.
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