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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19795/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato è un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova che ha respinto la richiesta di concessione della semilibertà avanzata da un detenuto. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 50 ord. pen., sostenendo che la decisione di diniego fosse errata perché il tribunale avrebbe male valutato gli elementi acquisiti. In particolare, la difesa contestava il giudizio di prematurità della misura e la lettura complessiva dei dati fattuali posti a fondamento del rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato in modo adeguato e coerente il diniego, richiamando la personalità del detenuto, il comportamento tenuto durante la detenzione, le diverse segnalazioni e denunce e la necessità di un ulteriore periodo di osservazione interna. La valutazione di prematurità della semilibertà è stata ritenuta non sindacabile in cassazione perché il ricorso mirava soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 50 ord. pen.

    Norma evocata dalla difesa come parametro della richiesta di semilibertà; la Corte non ne discute il contenuto nel merito, ma rileva che il diniego del Tribunale di Sorveglianza era sorretto da motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità come mera rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di semilibertà, il giudizio del Tribunale di Sorveglianza sulla maturità del trattamento e sull'opportunità di un ulteriore periodo di osservazione interna è censurabile in cassazione solo se mancante, illogico o giuridicamente viziato; non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale valutativo.
  • Il diniego della semilibertà è adeguatamente motivato quando il giudice di sorveglianza valorizza, in modo coerente, la personalità del detenuto, la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena e gli elementi di criticità emersi dal suo percorso trattamentale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, senza individuare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, in assenza di cause di esclusione della colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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