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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27930/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine (settembre 2003 - settembre 2007) per la lavoratrice autista di scuolabus e aveva quantificato il risarcimento. Il Comune censurava l'erronea applicazione dell'art. 18 della L. 300/1970 come parametro risarcitorio (sostenendo che tale norma non è pertinente alla fattispecie) e contestava altresì la motivazione della Corte sull'adozione di 15 mensilità come misura del ristoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente utilizzato l'art. 18 L. 300/1970 quale parametro per quantificare l'indennità. Le Sezioni Unite e la giurisprudenza comunitaria e costituzionale richiedono, per i casi di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, l'uso del parametro stabilito dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (che prevede un'indennità predeterminata tra un minimo e un massimo e solleva il lavoratore dall'onere probatorio). Pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha confermato la quantificazione effettuata dal giudice di primo grado: indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 pari a euro 13.238,64 (otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), oltre accessori e rivalutazione/interessi dalla data della decisione di primo grado. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità; compensate al 50% le spese dei gradi di merito, con condanna del Comune al pagamento della residua quota (liquidata in €1.000 per il primo grado e €1.200 per il secondo, oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)

    La Corte d'appello aveva utilizzato l'art. 18 come parametro risarcitorio attribuendo 15 mensilità; la Cassazione ha ritenuto tale applicazione erronea per i casi di reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, confermando che l'art.18 non è il parametro adeguato per misurare il danno in tali ipotesi.

  • art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010 n. 183

    Ritenuto dalla Cassazione il parametro corretto per la quantificazione dell'indennità dovuta al lavoratore per illegittima apposizione del termine nel pubblico impiego: disciplina un risarcimento predeterminato tra un minimo e un massimo, semplificando l'onere probatorio del lavoratore.

  • Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro

    La direttiva impone di prevenire e sanzionare l'abuso dei contratti a termine e richiede sanzioni "dissuasive"; nei casi del pubblico impiego l'ordinamento nazionale può applicare misure economiche anziché la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 36 D.Lgs. 165/2001

    Norma del T.U. sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che, secondo la giurisprudenza richiamata, giustifica l'adozione di una presunzione legale circa l'ammontare del danno in caso di reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego.

  • art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604

    Citata dal Comune come possibile criterio alternativo; la Corte non ha accolto l'adozione di tale parametro per la fattispecie, ritenendo prevalente l'applicazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma procedurale invocata dalla Corte per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-494/16 (Santoro) e sentenza Corte Cost. n. 248/2018

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui, nella pubblica amministrazione, l'effetto dissuasivo previsto dalla direttiva è assicurato mediante un regime di indennizzi predeterminati e non con la conversione automatica del rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, il parametro corretto per la quantificazione dell'indennità è l'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (indennità predeterminata), non l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
  • La direttiva 1999/70/CE richiede sanzioni "dissuasive" per l'abuso dei contratti a termine; per i pubblici datori di lavoro tale obiettivo può essere raggiunto tramite sanzioni economiche previste dalla normativa nazionale anziché con la reintegrazione automatica.
  • L'art. 32, comma 5, L. 183/2010 solleva il lavoratore dall'onere di provare integralmente il danno, fornendo una misura presuntiva che può essere aumentata solo se il lavoratore dimostra danni ulteriori.
  • Quando la questione di diritto è esclusivamente normativa (individuazione del parametro risarcitorio), la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinvio per nuovi accertamenti.
  • In giudizi con esiti alterni tra i diversi gradi di merito è frequente la compensazione parziale delle spese; le parti devono considerare il rischio di una ripartizione delle spese anche se ottengono risultati parzialmente favorevoli.

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