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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27924/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 18174/2018 relativa all'inadempimento datoriale dell'accordo sindacale del 4.12.2007 nell'ambito di una procedura di mobilità e alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per mancata riassunzione presso altra società. Il ricorrente deduce che la Corte di legittimità abbia erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso principale per mancata produzione testuale dell'intero accordo, non avendo considerato che l'accordo era stato indicato come "doc. 2 del fascicolo di primo grado", con richiamo previsto dall'art. 366 n.6 c.p.c.; chiede quindi la revocazione per errore di percezione ex art. 395 n.4 c.p.c.

La decisione

Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di percezione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.: la decisione di Cassazione si è basata sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e sulla mancata trascrizione integrale delle clausole dell'accordo nell'atto introduttivo. Inoltre la sentenza impugnata aveva una seconda ratio decidendi autonoma e distinta (le censure del lavoratore riguardavano valutazioni di merito/fatto), per cui anche a prescindere dall'onere documentale l'inammissibilità sarebbe comunque stata confermata. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio e al versamento di eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 395 cod. proc. civ. (n.4)

    Definisce l'errore di percezione rilevante per la revocazione: deve trattarsi di evidente errore fattuale accertabile dal confronto tra sentenza e atti senza indagini ermeneutiche; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistesse tale errore perché la censura investiva attività interpretativa/valutativa non adeguata alla revocazione.

  • art. 366 cod. proc. civ. (n.6)

    Consente il richiamo ad atti o documenti già prodotti in precedenza; la Corte ha ritenuto però che per il ricorso per cassazione occorra l'autosufficienza dell'atto e la trascrizione/produzione integrale delle clausole rilevanti, per identificare le censure con la specificità richiesta.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Regola la trattazione non partecipata dell'udienza e la partecipazione della Procura generale con conclusioni scritte; qui la Procura generale ha depositato conclusioni favorevoli all'ammissibilità del ricorso principale.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Stabilisce il criterio di soccombenza per l'assegnazione delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13 (comma 1-quater e 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente.

  • Legge 24 dicembre 2012 n.228 (art.1 comma 17)

    Ha introdotto la disciplina che comporta l'eventuale maggior contributo unificato; citata in rapporto all'applicazione dell'art.13 del D.P.R. n.115/2002.

Massime di principio

  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che le parti rilevanti di documenti prodotti in grado di merito siano riprodotte o trascritte nell'atto di gravame, o comunque rese immediatamente disponibili: il semplice richiamo alla collocazione documentale in atti di primo grado può non essere ritenuto sufficiente.
  • La revocazione per "errore di percezione" ex art. 395 n.4 c.p.c. è limitata: non copre errori di valutazione giuridica o interpretativa del giudice, ma soltanto fatti la cui inesistenza o verità è incontestabilmente accertabile dagli atti senza necessità di interpretazioni.
  • Se la sentenza impugnata poggia su più ragioni autonome e concorrenti che sorreggono la decisione, la revocazione è ostacolata: anche eliminando un profilo, l'altro può mantenere la decisione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è strategico allegare e trascrivere integralmente gli atti e le clausole decisive (in particolare accordi sindacali o clausole contrattuali) o assumere misure processuali per rendere incontestabile la loro produzione, onde evitare l'inammissibilità per carenza di autosufficienza.
  • Valutare in anticipo i rischi di oneri probatori/documentali e prevedere argomentazioni alternative: se la censura coinvolge valutazioni di fatto, anche una corretta produzione documentale potrebbe non bastare a ottenere accoglimento in Cassazione.

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