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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27927/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che fossero incluse nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) voci retributive percepite nel periodo 1990/1994, da computare annualmente ai sensi dell'art. 2120 c.c. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano invece ritenuto applicabile l'art. 13 della legge n. 70/1975, escludendo l'inclusione di voci diverse dallo stipendio tabellare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso del ricorrente, ritenendo che per il personale non dirigenziale dell'ICE in servizio al 31/12/1995 il regime del TFR previsto dalle parti collettive (CCNL ICE 1990/1991, artt. 33-34) sia rimasto in vigore per effetto del rinvio operato dalla legge n. 68/1997 e della clausola di salvaguardia del d.l. n. 98/2011, non risultando applicabile l'art. 13 della legge n. 70/1975. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2120 cod. civ.

    Norma di riferimento per il TFR: stabilisce il diritto al trattamento di fine rapporto e la base di calcolo. Nel caso l'istanza del ricorrente mirava a far rientrare specifiche voci retributive in tale base.

  • art. 13 legge n. 70/1975

    Tendenza giurisprudenziale (richiamata dalla Corte d'appello) a limitare la base del TFR allo stipendio tabellare escludendo altre voci retributive. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che detta disciplina non fosse applicabile ai non dirigenti ICE in presenza della specifica regolazione collettiva conservata.

  • legge n. 106/1989

    Attribuiva all'ICE personalità di diritto pubblico e disponeva l'applicazione, per il personale, di contrattazione collettiva di diritto privato (settore assicurativo) con effetti sulla disciplina economica e organizzativa del rapporto.

  • legge n. 68/1997, art. 10

    Prevede l'applicazione dei contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici e il rinvio alle discipline contrattuali del comparto; nel caso concreto il rinvio ha portato all'applicazione del CCNL del comparto con clausole speciali che hanno preservato il regime TFR previgente per il personale ICE non dirigente.

  • CCNL ICE 1990/1991, artt. 33 e 34

    Contenevano la disciplina del trattamento di fine rapporto allora applicata al personale non dirigente dell'ICE; la loro disciplina è stata ritenuta rilevante e conservata per il personale in servizio alla data stabilita.

  • CCNL 16.2.1999 per il Comparto Enti Pubblici non Economici, art. 46

    « La normativa relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) in vigore presso l'ICE, così come in atto disciplinata in base agli artt. 33 e 34 del CCNL ICE 1990-1991 relativo al personale non dirigente, resta in vigore fino alla nuova disciplina del TFR da valere per il comparto secondo quanto previsto dall'art. 48. Con l'entrata in vigore del presente CCNL sarà definito in sede di contrattazione integrativa, senza oneri né vantaggi per le parti rispetto alla vigente normativa, il trattamento economico da prendere in considerazione ai fini del TFR per il personale in servizio alla stessa data».

    Clausola di salvaguardia contrattuale che ha mantenuto in vigore il precedente regime TFR per il personale non dirigente dell'ICE, impedendo l'applicazione immediata di regole diverse (come l'art.13 L.70/1975) rispetto a quanto contrattualmente stabilito.

  • d.l. n. 98/2011, art. 14, comma 26 octies

    «i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento»

    Norma di salvaguardia del trattamento economico dei dipendenti trasferiti dall'ICE all'Agenzia/Ministero che ha garantito la conservazione delle voci fisse e continuative e dunque della continuità del regime retributivo utile ai fini del calcolo del TFR.

  • art. 113 cod. proc. civ. (iura novit curia)

    Conferma il potere/dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e applicare la norma corretta anche se diversa da quella invocata dalle parti, entro i limiti dell'art.112 (divieto di ultra/extra-petitum). La Corte ha ritenuto legittimo il controllo sulla disciplina applicabile al rapporto, pur senza necessità di nuovo contraddittorio quando non emergono fatti nuovi da provare.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Limita il potere del giudice: non è consentito decidere oltre i limiti della domanda (divieto di ultra/extra-petitum). La decisione della Corte ha rispettato tale limite ritenendo pertinente la riclassificazione giuridica effettuata.

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Regola l'obbligo di garantire il contraddittorio quando il giudice rileva d'ufficio questioni che richiedono sviluppo probatorio diverso; la Corte ha precisato che non ogni diversa argomentazione giuridica impone la provocazione del contraddittorio, salvo che emergano questioni di fatto nuove o richieste prove diverse.

Massime di principio

  • Se una clausola contrattuale collettiva (CCNL) espressamente preserva il regime TFR previgente per una categoria di personale, tale regime deve essere considerato applicabile anche in presenza di successive norme che in astratto potrebbero limitarne la portata (salvo diversa e chiara disposizione abrogativa).
  • La qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice (iura novit curia) e il giudice può applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti entro i limiti del divieto di ultra/extra-petitum; tuttavia, se la nuova questione richiede prove diverse, il contraddittorio deve essere assicurato.
  • La distinzione tra dirigenti e non dirigenti è cruciale: per i dirigenti può operare diversa disciplina contrattuale o normativa che esclude l'applicabilità di talune tutele (es. art. 2120), mentre per i non dirigenti la conservazione contrattuale può garantire il mantenimento del diritto al TFR calcolato su specifiche voci retributive.
  • Le norme di trasferimento o di salvataggio (es. clausole di mantenimento di "voci fisse e continuative") possono avere effetto sostanziale nella preservazione dei diritti retributivi utili al calcolo del TFR anche dopo il passaggio di amministrazione.
  • In fase di impugnazione in Cassazione, la fondatezza di un motivo principale può assorbire altri motivi collegati; se la Corte di legittimità accoglie il motivo, di norma rinvia la causa al giudice di merito per il riesame e per le spese.

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