Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27923/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittima la disapplicazione del contratto integrativo interaziendale da parte della società e aveva condannato la stessa al pagamento della parte variabile del premio di partecipazione per i mesi di luglio e ottobre 2013 e gennaio 2014. La società sosteneva che, avendo disdetto l'iscrizione a Confindustria e non essendo mai stata firmataria del contratto integrativo, ne era legittimata la disapplicazione; inoltre affermava che la continuata erogazione di alcune voci retributive non poteva legittimare aspettative sull'applicazione di tutte le clausole e che la componente variabile non costituiva minimo retributivo garantito dalla Costituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello. I giudici hanno ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la società, pur avendo disdetto l'associazione datoriale, aveva implicitamente recepito il contratto integrativo attraverso una costante e prolungata applicazione di numerose voci previste dal contratto (es. premi di produzione, buoni pasto, parte fissa del premio di partecipazione). Pertanto la disapplicazione della voce variabile del premio di partecipazione era illegittima e la società è stata condannata alle spese di giudizio, oltre all'eventuale versamento del contributo unificato integrativo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Per la decisione sui ricorsi ... la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori..., salvo richiesta di discussione orale

    Regola la modalità di trattazione del ricorso (decisione in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta), applicata nel procedimento

  • Legge 14 luglio 1959 n. 741

    Norma citata in relazione all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi

    I contratti collettivi sono efficaci erga omnes solo se dichiarati tali secondo la legge; in mancanza costituiscono atti negoziali vincolanti solo fra le parti o per chi vi ha aderito

  • Codice civile, artt. 1322, 1372, 1373, 1375

    Richiamati a sostegno dei principi di autonomia contrattuale e formazione del contratto; la Corte ha però ritenuto prevalente la valutazione di fatto sull'adesione implicita alla contrattazione collettiva

  • Codice civile, art. 2070

    Citato nel ricorso per contestare la qualificazione di certe voci come minimi retributivi; la Corte di merito aveva invece ritenuto che la continuata erogazione potesse vincolare la società rispetto alle clausole applicate

  • Costituzione, art. 36

    Rinvocato rispetto al concetto di retribuzione minima dignitosa; la società sosteneva che la parte variabile non rientrasse nei minimi garantiti, tesi non accolta nel caso di fatto posto a base della decisione

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma (n. 3 e n. 4)

    Norme di collegamento sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità della motivazione), invocate dalla ricorrente ma non ritenute fondate dalla Cassazione

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Principio sulla regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza; la ricorrente è stata condannata alle spese

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 (comma 1-bis e 1-quater)

    Norme sul contributo unificato; la Corte dà atto sussistenza presupposti per l'eventuale versamento del contributo aggiuntivo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • I contratti collettivi non dichiarati efficaci erga omnes vincolano solo le parti che siano entrambe iscritte alle associazioni stipulanti o coloro che vi abbiano aderito espressamente o implicitamente.
  • L'adesione implicita a un contratto collettivo può desumersi da una costante e prolungata applicazione delle sue clausole al rapporto di lavoro, senza che il datore le contestasse.
  • La semplice disdetta dell'iscrizione ad un'associazione datoriale (es. Confindustria) non è di per sé sufficiente a dimostrare la disapplicazione del contratto collettivo se il comportamento concreto dell'azienda indica continuità di applicazione.
  • La qualificazione di elementi retributivi come 'minimi contrattuali' o come erogazioni aggiuntive dipende anche dall'analisi fattuale del comportamento delle parti e dall'applicazione ripetuta nel tempo.
  • La valutazione dell'esistenza di un'adesione implicita è un accertamento di fatto di competenza del giudice di merito: la Cassazione sindaca principalmente vizi di diritto o carenze motivazionali evidenti.
  • Per un datore che intende disapplicare parti di contrattazione collettiva conviene formalizzare e documentare la discontinuità delle erogazioni e compiere atti formali (comunicazioni, modifiche contrattuali) per evitare che si configuri un comportamento concludente.
  • In contenziosi analoghi il lavoratore può fondare la propria pretesa sulla prova documentale delle erogazioni continuative (cedolini, pagamenti) e sull'assenza di contestazioni da parte del datore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.