Cassazione Civile, Sentenza n. 27928/2021 del 13/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Biasio, inquadrato nell'area A, aveva vinto una procedura interna per il passaggio all'area B bandita dall'INPDAP; l'INPDAP aveva approvato la graduatoria ma, con determina n.140/2011, aveva differito l'efficacia dell'inquadramento per mancanza di posti nella pianta organica. Dopo la soppressione dell'INPDAP e l'incorporazione nell'INPS, quest'ultima ha annullato la precedente determinazione ritenendo che l'estinzione dell'ente avesse reso impossibile la condizione sospensiva. De Biasio ha agito in sede civile per ottenere l'inquadramento e le differenze retributive; Tribunale e Corte d'Appello gli hanno dato ragione. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e (ii) che la vacanza invocata dalla Corte d'appello non poteva essere valutata sulla base della pianta organica risultante dopo l'incorporazione, alla luce dell'art. 21 del d.l. n.201/2011 e della normativa di programmazione del fabbisogno di organico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione (confermando la competenza del giudice ordinario per la domanda di De Biasio sul diritto soggettivo all'inquadramento) ma ha accolto il motivo di merito dell'INPS. Ha ritenuto che, per effetto della soppressione dell'INPDAP e della disciplina transitoria dell'art. 21 d.l. n.201/2011, la nuova dotazione organica dell'INPS non poteva essere utilizzata per considerare avverata la condizione posta nella determina n.140/2011; inoltre la procedura era stata indetta in mancanza dei necessari posti e in contrasto con la normativa e la contrattazione sulla programmazione dei fabbisogni. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di De Biasio. Sono compensate le spese dei due gradi di merito; De Biasio è condannato alle spese di Cassazione.
Norme richiamate
art. 21, d.l. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011
prevede il trasferimento delle funzioni e del personale dall'INPDAP all'INPS con specifiche regole: a) incremento della dotazione organica INPS corrispondente alle unita' di personale in servizio; b) esclusione delle posizioni sovrannumerarie dal trasferimento; c) obbligo per l'INPS di riassetto organizzativo e razionalizzazione finalizzata alla riduzione dei costi
La Corte ha interpretato l'art. 21 come prova dell'intento legislativo di considerare la pianta organica risultante dall'incorporazione autonoma e distinta rispetto a quella dell'ente soppresso, escludendo che la nuova vacanza possa riattivare effetti differiti di inquadramento dell'ente estinto
art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per affermare che la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro pubblico non e' esclusa dal fatto che in controversia sia coinvolto un atto amministrativo presupposto; quindi il lavoratore che agisce per un diritto soggettivo di lavoro puo' rivolgersi al giudice ordinario
d.lgs. n. 150/2009 e modifiche all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001
introduzione della disciplina per le progressioni verticali tramite concorso pubblico e le relative riserve
La Corte ha richiamato che le progressioni verso area superiore sono subordinate ai requisiti del reclutamento pubblico e alla programmazione dei fabbisogni; dunque non possono essere attuate se la procedura e' stata indetta senza disponibilita' di posti
"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"
Indica l'obbligo di coprire posti disponibili tramite concorso pubblico e l'uso di riserve nei limiti previsti, confermando la necessita' di programmazione e rispetto delle regole di assunzione
CCNL 1.10.2007, art. 14 (personale enti pubblici non economici)
i passaggi tra aree possono essere attuati nei soli limiti dei posti previamente individuati e devono essere attuati e finanziati dagli enti sulla base della programmazione dei fabbisogni
La Corte ha ritenuto che la determina dell'INPDAP contrastava con il CCNL che richiede posti previamente individuati e programmazione finanziaria per le progressioni
art. 35 e art. 6, d.lgs. n. 165/2001
Richiamati come parte della disciplina che vincola l'indizione di concorsi alla programmazione del fabbisogno e agli adempimenti previsti per la copertura dei posti
Massime di principio
- Il diritto soggettivo del candidato al passaggio di area o all'assunzione puo' essere fatto valere davanti al giudice ordinario quando la domanda si incentra su un diritto del lavoratore e non contesta l'esito tecnico della procedura concorsuale
- Una procedura selettiva indetta in assenza dei posti previsti dalla programmazione del fabbisogno non puo' fondare un diritto automatico all'inquadramento: l'atto che differisce o annulla effetti per mancanza di capienza puo' essere legittimo se fondato sulla normativa di riassetto e contenimento dei costi
- In caso di soppressione e incorporazione di enti pubblici, la nuova dotazione organica e le regole transitorie (es. esclusione dei sovrannumerari) devono essere valutate autonomamente: non e' possibile considerare le vacanze dell'ente incorporante come mera continuazione della situazione dell'ente soppresso per attivare precedenti condizionalita' differite
- Il datore di lavoro pubblico non puo' creare diritti tramite atti in contrasto con la legge o la contrattazione collettiva; tali atti possono essere disapplicati o annullati e non producono comunque un diritto opponibile se illegittimi
- Chi intende ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo nella sua legittimita' sostanziale (e non solo conseguire l'esecuzione di un diritto soggettivo) deve valutare attentamente la scelta del rito (giurisdizione amministrativa vs ordinaria) in funzione della domanda effettivamente proposta
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