Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15130/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena ma confermando le condanne per falsità documentale, bancarotta patrimoniale distrattiva e bancarotta impropria) con tre motivi: (1) errata applicazione della legge penale (artt. 216, 219 commi 1 e 2, 223 legge fall.) e vizio di motivazione perché la Corte avrebbe dedotto il ruolo effettivo di gestione dall'"accettazione della carica" non contestata formalmente, mentre il ricorrente sostiene di essere stato mero prestanome, di avere contestato la genuinità delle firme e di non aver avuto l'elemento soggettivo richiesto; (2) vizio di motivazione e illegittimo rifiuto della riapertura dell'istruttoria per perizia grafologica (art. 603 comma 3 e 441 comma 5 c.p.p.), ritenuta necessaria per accertare la autenticità delle firme su cui si basa la condanna; (3) vizio di motivazione relativo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 219 l.f. per danno patrimoniale di rilevante gravità, contestando il metodo di quantificazione (differenza acquisti/vendite o attivo-passivo) e sostenendo la mancata prova dello stato della società al momento dei fatti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata confutazione della motivazione delle decisioni di merito. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato in modo organico con il complessivo percorso motivazionale delle pronunce di merito, che hanno ritenuto non credibile la versione difensiva (fra l'altro richiamando precedenti condanne e la mancata contestazione credibile delle sottoscrizioni); il secondo motivo è infondato perché la richiesta di perizia grafica in appello era inammissibile/ultronea dato il rito abbreviato richiesto e non era necessaria per decidere; il terzo motivo è reiterativo e la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata sul valore dei beni distratti (quantificato in complessivi euro 831.217,75) e sulla sussistenza dell'aggravante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla possibilità di impugnazione in cassazione; usata per delimitare i motivi proponibili dal ricorrente

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata nell'oggetto delle imputazioni (presunti reati fallimentari); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione alla fattispecie in esame

  • art. 219, commi 1 e 2, legge fallimentare

    Riferita all'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte di merito ha ritenuto adeguatamente provato il danno (quantificato in circa €831.217,75) e la relativa motivazione non viziata

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata tra le norme cui si riferivano le imputazioni di bancarotta; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione normativa alle condotte contestate

  • art. 603, comma 3 c.p.p.

    Norma relativa all'istruttoria in appello e al rito abbreviato: la Corte ha ritenuto che, data la scelta di rito abbreviato, la richiesta di integrazione peritale fosse non accoglibile/ultronea

  • art. 441, comma 5 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla possibilità di svolgere indagini e mezzi di prova in appello; la Corte ha ritenuto non necessaria la perizia grafologica per la decisione, anche in relazione al rito scelto

  • art. 611 c.p.p.

    Norma richiamata sul procedimento di trattazione in assenza di richiesta di discussione orale; la causa è stata trattata senza intervento delle parti

  • d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    Modifiche procedurali richiamate in relazione all'art. 611 c.p.p.; rilevante per le modalità di trattazione del ricorso

  • art. 2383 c.c.

    Applicato per spiegare l'efficacia nei confronti dei terzi dell'iscrizione delle cariche e l'importanza formale dell'accettazione della carica ai fini dell'aggiornamento camerale

  • d.lgs. 112/2017 e L. 381/1991

    Richiamate in relazione alla disciplina delle cooperative sociali; la Corte ha ritenuto applicabile il principio dell'aggiornamento camerale anche nei confronti della fallita

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili: condanna alle spese e possibile pagamento a favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di €3.000,00

Massime di principio

  • Per la Cassazione un ricorso deve essere specifico e confrontarsi organicamente con la motivazione della sentenza impugnata: argomenti frammentari o che non scardinano il complessivo percorso motivazionale portano all'inammissibilità
  • La mera negazione dell'autografia di firme o l'affermazione di essere "prestanome" non è sufficiente: occorrono elementi probatori concreti (perizia, confronti documentali, elementi fattuali) idonei a contrastare le risultanze formali e le valutazioni di credibilità dei giudici di merito
  • Chi sceglie il rito abbreviato (in forma semplice e non condizionata) limita la possibilità di ottenere integrazioni istruttorie in appello; le richieste di perizia possono essere ritenute inammissibili o non necessarie se non attinenti alla decisione del merito nel contesto del rito scelto
  • L'iscrizione/accettazione della carica e l'aggiornamento agli atti pubblici (es. Camera di Commercio) costituiscono elementi formali rilevanti verso i terzi e, se non specificamente e concretamente contestati, hanno forte valore probatorio
  • In materia di bancarotta e distrazioni patrimoniali l'accertamento del "danno patrimoniale rilevante" può essere basato sulla quantificazione del valore dei beni distratti o sulla differenza tra attivo e passivo risultante dal fallimento; è onere dell'appellante dimostrare l'insufficienza probatoria se contesta la quantificazione
  • Per difendere efficacemente posizioni simili è necessario produrre in sede di merito (o in appello quando ammissibile) prove tecniche e documentali precise (perizie grafologiche, confronti calligrafici, documenti integrativi) e indicare chiaramente in che modo la motivazione di merito sarebbe viziata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.