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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27793/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società agricola)

La controversia

La cooperativa ricorrente ha convenuto più soggetti chiedendo la condanna solidale al risarcimento di oltre 2,6 milioni di euro. Ha dedotto che una società agricola già socia avrebbe ceduto la partecipazione a una nuova società, che un'altra impresa agricola avrebbe chiesto l'ammissione come socio speciale e poi receduto, e che tali operazioni sarebbero state poste in essere, insieme ad altri soggetti collegati, per aggirare lo statuto sociale, in particolare l'obbligo di conferimento del latte e la clausola penale prevista in caso di trasferimento dell'azienda senza vincolo per i subentranti. Ha inoltre allegato un grave danno derivante da latte non idoneo conferito e dall'uscita illegittima dalla cooperativa. Il Tribunale di Mantova, accogliendo l'eccezione dei convenuti, aveva dichiarato la propria incompetenza indicando il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa. Con il ricorso per regolamento di competenza la cooperativa ha sostenuto, con un primo motivo, che il Tribunale avrebbe pronunciato su incompetenza territoriale anziché per materia, con rilievo d'ufficio tardivo; con un secondo motivo, che la controversia sarebbe solo una domanda risarcitoria verso soggetti terzi estranei alla compagine sociale, e quindi non rientrerebbe nella competenza della sezione imprese.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva in realtà dichiarato la propria incompetenza per materia ai sensi del d.lgs. 168/2003, e il riferimento alla competenza territoriale nel dispositivo era solo un errore materiale; non vi era inoltre alcun problema di tardività, poiché l'eccezione era stata tempestivamente proposta. Ha respinto anche il secondo motivo perché la domanda risarcitoria era inscindibilmente connessa a questioni relative a rapporti societari e alla violazione di regole statutarie, nonché al preteso aggiramento delle conseguenze del conferimento di latte ammalorato, sicché operava la competenza della sezione specializzata in materia di impresa. La Corte ha confermato la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata, e ha disposto la rimessione delle parti davanti a quel giudice. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di ultrapetizione/erronea qualificazione dell'eccezione di incompetenza; la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 38, comma 3 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tardività del rilievo dell'incompetenza; la Corte esclude la tardività perché l'incompetenza per materia era stata eccepita tempestivamente.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 168/2003

    Le controversie relative a rapporti societari e quelle connesse rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa; la connessione amplia l'ambito della competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara la propria incompetenza in motivazione come incompetenza per materia, l'eventuale riferimento alla competenza territoriale nel dispositivo può essere qualificato come mero errore materiale se il contenuto complessivo del provvedimento è univoco.
  • L'eccezione di incompetenza per materia è tempestiva se proposta nei termini; non può parlarsi di rilievo d'ufficio tardivo quando la questione è stata sollevata dalla parte convenuta in modo rituale.
  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause relative a rapporti societari e anche alle controversie ad esse connesse, secondo una lettura ampia della nozione di connessione.
  • Se la domanda risarcitoria trae origine dalla dedotta violazione di regole statutarie e dall'elusione delle conseguenze economiche connesse ai rapporti sociali, la controversia resta attratta nella competenza della sezione specializzata, anche se formulata come azione di danni contro più soggetti.
  • Ai fini della competenza, non è decisivo che alcuni convenuti siano formalmente terzi rispetto alla compagine sociale, quando la vicenda dedotta sia unitaria e il nesso tra le domande implichi l'accertamento di presupposti comuni inerenti al rapporto societario.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriCompetenza
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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