Cassazione Penale, Ordinanza n. 31970/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto di due distinte sentenze indicate nell'originaria istanza. Con due motivi, formalmente ricondotti all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha dedotto erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare gli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso. In concreto, la Corte territoriale aveva escluso la continuazione valorizzando la notevole distanza temporale tra le condotte, la diversità delle modalità esecutive (in un caso come killer, nell'altro come procacciatore di armi), la diversa angolazione dei moventi e l'assenza di elementi univoci di una preordinata programmazione comune. Il ricorrente, secondo la Corte di cassazione, si limitava però a prospettare una diversa lettura di tali elementi, senza indicare ulteriori dati dimostrativi di una previa unitaria ideazione, tentando così una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non censurassero un effettivo vizio giuridico o motivazionale, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale già apprezzato dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva esposto una motivazione logica e coerente nel negare l'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di sentenze diverse
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per erronea applicazione di legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione
disposizione sulla continuazione e sull'unicità del disegno criminoso, la cui erronea applicazione è stata dedotta dal ricorrente
norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. richiede elementi univoci e concreti idonei a dimostrare una previa e unica ideazione criminosa; la mera analogia tra reati o la loro collocazione in contesti criminali simili non è di per sé sufficiente.
- Ai fini del diniego della continuazione possono assumere rilievo la distanza temporale tra le condotte, la diversità delle modalità esecutive e la differente matrice dei moventi, specie quando tali elementi depongano per la mancanza di un preordinato programma unitario.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una rivalutazione alternativa del fatto senza indicare specifici vizi della motivazione impugnata, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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