Cassazione Penale, Ordinanza n. 32233/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità del motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, deducendo il vizio di motivazione nella parte in cui era stata respinta l'eccezione di nullità dell'intero procedimento. Secondo la difesa, non sarebbe stata assicurata all'imputato, che non conosceva la lingua italiana, l'assistenza di un interprete e la traduzione degli atti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente assertivo: la doglianza non era sorretta da alcun supporto probatorio e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale dava conto che l'imputato si esprimeva in italiano, comprendeva quanto gli veniva rappresentato dagli operanti e, inoltre, aveva ricevuto la nomina di un interprete con il quale aveva poi rifiutato ingiustificatamente di interloquire.
Norme richiamate
Richiamati come titoli di reato per i quali era stata confermata la condanna in appello.
Richiamati come titoli di reato per i quali era stata confermata la condanna in appello.
La Corte ha qualificato il ricorso come inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo.
All'inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza già disattesa, senza confrontarsi con gli specifici argomenti della sentenza impugnata e senza offrire un concreto supporto probatorio.
- La deduzione di una nullità processuale fondata sulla mancata assistenza linguistica dell'imputato deve essere specificamente allegata e provata; non basta una mera affermazione apodittica circa la non conoscenza della lingua italiana.
- Quando il giudice di merito accerti, sulla base degli atti, che l'imputato comprende la lingua italiana o che comunque ha rifiutato ingiustificatamente l'assistenza di un interprete nominato, non può essere ravvisata la nullità del procedimento per difetto di traduzione o di assistenza linguistica.
- La manifesta infondatezza e la genericità del motivo determinano l'inammissibilità del ricorso e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32193/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32194/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32195/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32196/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32197/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32199/2025 del 29/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →