Cassazione Civile, Ordinanza n. 31988/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto al debitore il pagamento di un saldo per attività di assistenza e consulenza professionale svolta in due fasi di un giudizio di opposizione all'esecuzione: una fase cautelare e una fase di merito. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando al ribasso il compenso perché, per la prima fase, aveva ritenuto erronea l'applicazione della tariffa propria dei giudizi di cognizione. I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) hanno sostenuto che il debitore non avesse specificamente contestato gli importi indicati in parcella e che quindi non si potesse ridurre il compenso; 2) hanno censurato l'applicazione della tariffa per i procedimenti esecutivi alla prima fase, assumendo che, essendo stata introdotta la fase di merito, dovesse applicarsi la tariffa dei giudizi ordinari di cognizione; 3) hanno lamentato il mancato rimborso delle spese vive anticipate per il parere di congruità e per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione; 4) hanno censurato la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, e infondato il terzo. In sintesi, ha affermato che la contestazione del debitore riguardava l'esistenza e la misura del credito professionale, sicché la quantificazione del compenso restava devoluta al giudice dell'opposizione; che il Tribunale aveva correttamente applicato la tariffa esecutiva solo alla prima fase cautelare e quella cognitiva alla seconda fase di merito; che le spese per il parere di congruità non erano dovute perché quel parere era stato superato dalla nuova determinazione giudiziale del compenso, e che le spese di iscrizione a ruolo dell'opposizione non potevano gravare sui professionisti perché l'opposizione era stata introdotta dal debitore; che la compensazione delle spese era giustificata dalla reciproca soccombenza ed è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il compenso del professionista va determinato tenendo conto dell'accordo tra le parti e, in mancanza, delle tariffe applicabili e dell'attività effettivamente svolta; la contestazione sulla spettanza del credito riapre la verifica dell'intera sequenza fatto-norma-effetto.
È richiamato quale base della proposta del relatore di definizione camerale con rigetto del ricorso.
L'opposizione all'esecuzione, se coltivata nella fase di merito, introduce un giudizio ordinario di cognizione nei limiti propri della disciplina dell'opposizione all'esecuzione.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta proporzionalità tra soccombenza e spese poste a carico della parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la parte obbligata contesta non solo l'entità ma l'esistenza stessa del credito professionale, il giudice deve accertare il rapporto, l'attività svolta, l'eventuale accordo sul compenso e, in difetto, la tariffa applicabile, senza che possa formarsi un giudicato interno sulla sola quantificazione esposta in parcella.
- La censura sulla tariffa professionale è infondata se il giudice di merito distingue correttamente tra fase cautelare e fase di merito, applicando alla prima la tariffa propria dell'attività esecutiva e alla seconda quella del giudizio di cognizione.
- Le spese sostenute per ottenere un parere di congruità non sono automaticamente rimborsabili se il giudice, nel rideterminare il compenso, non si fonda su quel parere ma procede a una autonoma valutazione del dovuto.
- Le spese di introduzione del giudizio devono gravare, di regola, su chi lo promuove; non possono essere addossate al creditore opposto quando l'opposizione è stata proposta dal debitore.
- La compensazione totale o parziale delle spese per reciproca soccombenza è valutazione discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi non dedotti nel caso concreto.
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