Cassazione Penale, Ordinanza n. 05842/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio in lieve entità. Con il primo motivo deduceva la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, chiedendo una perizia sulla qualità e quantità della sostanza e sulla sua destinazione allo spaccio. Con il secondo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sul diniego di rinnovazione dell'istruttoria, valorizzando il test cromatico e altri elementi probatori ritenuti sufficienti a dimostrare la destinazione illecita della sostanza; ha inoltre ritenuto non censurabile la valutazione sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità del fatto, sui precedenti penali e sull'assenza di resipiscenza. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità ai fini di spaccio.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello o in cassazione deve essere sorretta da una specifica dimostrazione della necessità di nuovi accertamenti; quando la motivazione d'appello evidenzi che il compendio probatorio già acquisito è sufficiente a provare gli elementi costitutivi del reato, la doglianza è manifestamente infondata.
- In materia di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da plurimi elementi indiziari e non richiede necessariamente ulteriori perizie ove il giudice di merito abbia già motivato in modo congruo sulla sufficienza degli accertamenti eseguiti.
- La censura sulla misura della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non illogica e ancorata a dati rilevanti quali gravità del fatto, precedenti penali e assenza di segni di ravvedimento.
- Quando tutti i motivi del ricorso risultano manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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